ART. 42
         (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole:
"utensile  o  impianto"  sono inserite le seguenti: ", inteso come il
complesso   di   macchine,   attrezzature   e   componenti  necessari
all'attuazione di un processo produttivo,".
 
          Nota all'art. 42:
             -  L'art.  69  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   69   (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
              a)   attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi  macchina,
          apparecchio,  utensile  o impianto inteso come il complesso
          di    macchine,   attrezzature   e   componenti   necessari
          all'attuazione  di  un  processo  produttivo,  destinato ad
          essere usato durante il lavoro;
              b)   uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi
          operazione  lavorativa  connessa  ad  una  attrezzatura  di
          lavoro,  quale  la  messa  in  servizio  o  fuori servizio,
          l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
          la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
              c)  zona  pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
          in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
          presenza  di  un  lavoratore  costituisce un rischio per la
          salute o la sicurezza dello stesso;
              d)  lavoratore  esposto:  qualsiasi  lavoratore  che si
          trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
              e)  operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
          attrezzatura di lavoro.».