ART. 42 (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: "utensile o impianto" sono inserite le seguenti: ", inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo,".
Nota all'art. 42: - L'art. 69 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 69 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.».