ART. 43
         (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 70 del decreto il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Qualora  gli  organi  di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni  ispettive  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro,
constatino  che  un'attrezzatura  di lavoro, messa a disposizione dei
lavoratori  dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio
conformemente   alla  legislazione  nazionale  di  recepimento  delle
direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle  indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio
riconducibile  al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali
di  sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari
di  cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale
di  sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso  le  procedure  previste  dagli  articoli  20  e  21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
 a) dall'organo  di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la
situazione   di   rischio,   nei   confronti  del  datore  di  lavoro
utilizzatore   dell'esemplare   di  attrezzatura,  mediante  apposita
prescrizione  a  rimuovere  tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in
ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro
ove non sia stata accertata una contravvenzione;
 b) dall'organo     di    vigilanza    territorialmente    competente
rispettivamente,  nei  confronti  del fabbricante ovvero dei soggetti
della   catena   della   distribuzione,   qualora,  alla  conclusione
dell'accertamento  tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la
sorveglianza    del    mercato,    risulti    la    non   conformita'
dell'attrezzatura  ad  uno  o  piu' requisiti essenziali di sicurezza
previsti  dalle  disposizioni  legislative  e regolamentari di cui al
comma 1 dell'articolo 70. ".
 
          Nota all'art. 43:
             -  L'art.  70  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  70  (Requisiti  di  sicurezza). - 1. Salvo quanto
          previsto  al  comma  2,  le  attrezzature di lavoro messe a
          disposizione  dei  lavoratori  devono  essere conformi alle
          specifiche  disposizioni  legislative  e  regolamentari  di
          recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
             2.  Le  attrezzature  di  lavoro costruite in assenza di
          disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
          e    quelle    messe    a   disposizione   dei   lavoratori
          antecedentemente  all'emanazione  di  norme  legislative  e
          regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
          prodotto,  devono  essere conformi ai requisiti generali di
          sicurezza di cui all'allegato V.
             3.  Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al
          comma  2  le  attrezzature  di  lavoro costruite secondo le
          prescrizioni  dei  decreti  ministeriali  adottati ai sensi
          dell'art.  395  del decreto del Presidente della Repubblica
          27  aprile  1955,  n.  547, ovvero dell'art. 28 del decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
             4.  Qualora  gli  organi di vigilanza, nell'espletamento
          delle  loro  funzioni  ispettive  in  materia  di  salute e
          sicurezza  sul  lavoro,  constatino  che un'attrezzatura di
          lavoro,  messa  a  disposizione  dei lavoratori dopo essere
          stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente
          alla  legislazione nazionale di recepimento delle direttive
          comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
          alle  indicazioni  del fabbricante, presenti una situazione
          di  rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o piu'
          requisiti    essenziali   di   sicurezza   previsti   dalle
          disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
          ne   informano   immediatamente  l'autorita'  nazionale  di
          sorveglianza  del  mercato competente per tipo di prodotto.
          In  tale  caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21
          del  decreto  legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono
          espletate:
              a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di
          utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore
          di  lavoro  utilizzatore  dell'esemplare  di  attrezzatura,
          mediante  apposita prescrizione a rimuovere tale situazione
          nel  caso  in  cui sia stata accertata una contravvenzione,
          oppure   mediante   idonea   disposizione  in  ordine  alle
          modalita'  di  uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro
          ove non sia stata accertata una contravvenzione;
              b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente
          rispettivamente,  nei  confronti del fabbricante ovvero dei
          soggetti  della  catena  della distribuzione, qualora, alla
          conclusione     dell'accertamento     tecnico    effettuato
          dall'autorita'  nazionale  per la sorveglianza del mercato,
          risulti  la non conformita' dell'attrezzatura ad uno o piu'
          requisiti    essenziali   di   sicurezza   previsti   dalle
          disposizioni  legislative e regolamentari di cui al comma 1
          dell'art. 70.».