ART. 44
         (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  comma 5,  dopo  le  parole:  "condizioni  di  sicurezza" sono
inserite  le  seguenti:  "in  rapporto  alle  previsioni del comma 1,
ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), ";
 b) al  comma 7,  lettera  a),  le  parole:  "formazione  adeguata  e
specifica"  sono sostituite dalle seguenti: "informazione, formazione
ed addestramento adeguati".
 c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
1)  nell'alinea,  dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le
seguenti:  ",  secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero,
in  assenza  di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone
prassi o da linee guida,";
2) i numeri: "1) e 2)" sono sostituiti dalle lettere: "a) e b)";
3) alla lettera b), cosi' come sostituita dal precedente numero 2, ai
numeri  1)  e  2),  le  parole:  "a  controlli" sono sostituite dalle
seguenti: "ad interventi di controllo";
4)  alla  lettera  c)  le parole: "i controlli" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli interventi di controllo";
 d) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite
le  seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e
di  efficienza  ai  fini  di  sicurezza,"  ed  il  secondo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  "La prima di tali verifiche e' effettuata
dall'ISPESL  che  vi  provvede  nel  termine di sessanta giorni dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  il datore di lavoro puo'
avvalersi  delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con
le  modalita'  di  cui  al  comma 13.  Le  successive  verifiche sono
effettuate  dai  soggetti  di  cui  al  precedente  periodo,  che  vi
provvedono  nel  termine  di  trenta  giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente  il  quale il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati, con le modalita' di cui al comma 13. ";
 e) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali",  cosi'  come  modificate dall'articolo 1,
comma 1,  sono  inserite  le seguenti: ", di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico";
 f) al  comma 14  le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello
sviluppo  economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico".
 
          Nota all'art. 44:
             -  L'art.  71  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
          di  lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
          conformi  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  precedente,
          idonee  ai  fini  della  salute  e  sicurezza e adeguate al
          lavoro  da  svolgere  o  adattate  a  tali scopi che devono
          essere    utilizzate    conformemente   alle   disposizioni
          legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
             2.  All'atto  della scelta delle attrezzature di lavoro,
          il datore di lavoro prende in considerazione:
              a)  le  condizioni  e le caratteristiche specifiche del
          lavoro da svolgere;
              b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
              c)  i  rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
          stesse;
              d)  i  rischi  derivanti  da  interferenze con le altre
          attrezzature gia' in uso.
             3.  Il  datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i
          rischi  connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per
          impedire  che  dette attrezzature possano essere utilizzate
          per  operazioni  e secondo condizioni per le quali non sono
          adatte,  adotta  adeguate misure tecniche ed organizzative,
          tra le quali quelle dell'allegato VI.
             4.  Il  datore  di  lavoro  prende  le misure necessarie
          affinche':
              a) le attrezzature di lavoro siano:
               1)   installate  ed  utilizzate  in  conformita'  alle
          istruzioni d'uso;
               2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
          nel  tempo  la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
          all'art.  70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
          istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
               3)  assoggettate  alle  misure  di  aggiornamento  dei
          requisiti  minimi  di  sicurezza  stabilite  con  specifico
          provvedimento  regolamentare  adottato  in  relazione  alle
          prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera z);
              b)   siano  curati  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del
          registro  di controllo delle attrezzature di lavoro per cui
          lo stesso e' previsto.
             5.  Le  modifiche apportate alle macchine quali definite
          all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  per migliorarne le
          condizioni  di  sicurezza  in  rapporto alle previsioni del
          comma  1,  ovvero  del  comma  4, lettera a), numero 3, non
          configurano  immissione  sul  mercato ai sensi dell'art. 1,
          comma   3,  secondo  periodo,  sempre  che  non  comportino
          modifiche  delle  modalita' di utilizzo e delle prestazioni
          previste dal costruttore.
             6.  Il  datore  di  lavoro  prende  le misure necessarie
          affinche'  il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
          durante  l'uso  delle  attrezzature presentino requisiti di
          sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
             7.  Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il  loro
          impiego   conoscenze   o   responsabilita'  particolari  in
          relazione  ai  loro  rischi  specifici, il datore di lavoro
          prende le misure necessarie affinche':
              a)  l'uso  dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
          lavoratori  allo  scopo incaricati che abbiano ricevuto una
          informazione, formazione ed addestramento adeguati;
              b)   in   caso  di  riparazione,  di  trasformazione  o
          manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
          maniera specifica per svolgere detti compiti.
             8.  Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore
          di  lavoro,  secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
          ovvero,  in  assenza  di  queste,  dalle  pertinenti  norme
          tecniche  o  dalle  buone prassi o da linee guida, provvede
          affinche':
              a)  le  attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende
          dalle  condizioni  di  installazione  siano sottoposte a un
          controllo  iniziale  (dopo  l'installazione  e  prima della
          messa  in  esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
          in  un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto,
          al  fine  di assicurarne l'installazione corretta e il buon
          funzionamento;
              b)  le  attrezzature  soggette  a  influssi che possono
          provocare  deterioramenti  suscettibili  di  dare origine a
          situazioni pericolose siano sottoposte:
               1)  ad  interventi  di  controllo  periodici,  secondo
          frequenze  stabilite  in  base alle indicazioni fornite dai
          fabbricanti,  ovvero  dalle  norme  di  buona tecnica, o in
          assenza  di  queste  ultime, desumibili dai codici di buona
          prassi;
               2)  ad interventi di controllo straordinari al fine di
          garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
          ogni  volta che intervengano eventi eccezionali che possano
          avere  conseguenze  pregiudizievoli  per la sicurezza delle
          attrezzature  di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
          incidenti,   fenomeni  naturali  o  periodi  prolungati  di
          inattivita';
              c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e
          b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione
          e  l'efficienza  a  fini di sicurezza delle attrezzature di
          lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
             9.  I  risultati  dei controlli di cui al comma 8 devono
          essere  riportati  per  iscritto  e, almeno quelli relativi
          agli  ultimi  tre anni, devono essere conservati e tenuti a
          disposizione degli organi di vigilanza.
             10.  Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8
          siano  usate  al di fuori della sede dell'unita' produttiva
          devono  essere  accompagnate  da  un  documento  attestante
          l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
             11.  Oltre  a  quanto previsto dal comma 8, il datore di
          lavoro  sottopone  le  attrezzature  di lavoro riportate in
          allegato  VII  a  verifiche  periodiche  volte  a valutarne
          l'effettivo  stato di conservazione e di efficienza ai fini
          di  sicurezza,  con  la  frequenza  indicata  nel  medesimo
          allegato.   La   prima  di  tali  verifiche  e'  effettuata
          dall'ISPESL  che vi provvede nel termine di sessanta giorni
          dalla  richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
          lavoro  puo'  avvalersi  delle ASL o di soggetti pubblici o
          privati  abilitati  con le modalita' di cui al comma 13. Le
          successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
          precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta
          giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il
          datore  di  lavoro  puo'  avvalersi  di soggetti pubblici o
          privati abilitati, con le modalita' di cui al comma 13.
             12.  Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma
          11,  le  ASL  e  l'ISPESL possono avvalersi del supporto di
          soggetti  pubblici  o privati abilitati. I soggetti privati
          abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
          servizio  e rispondono direttamente alla struttura pubblica
          titolare della funzione.
             13.   Le  modalita'  di  effettuazione  delle  verifiche
          periodiche  di  cui all'allegato VII, nonche' i criteri per
          l'abilitazione  dei  soggetti  pubblici o privati di cui al
          comma  precedente  sono  stabiliti con decreto del Ministro
          del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
          la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, da
          adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
             14.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
          sviluppo  economico,  d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra Stato, regioni e province autonome di
          Trento  e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di
          cui all'art. 6, vengono apportate le modifiche all'allegato
          VII  relativamente  all'elenco delle attrezzature di lavoro
          da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.».