ART. 45
         (Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   72   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi
o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina
di   cui   all'articolo   70,  comma 1,  attesta,  sotto  la  propria
responsabilita',  che  le  stesse  siano  conformi,  al momento della
consegna  a  chi  acquisti,  riceva  in  uso,  noleggio  o  locazione
finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.";
 b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse; la
parola:  "conduttore" e' sostituita dalla seguente:"operatore" e dopo
le parole: "disposizioni del presente titolo" sono aggiunte, in fine,
le  seguenti:  "e,  ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo
73,  comma 5,  siano  in  possesso  della  specifica abilitazione ivi
prevista".
 
          Nota all'art. 45:
             -  L'art.  72  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in
          uso).  -  1.  Chiunque  venda,  noleggi  o conceda in uso o
          locazione   finanziaria  macchine,  apparecchi  o  utensili
          costruiti  o messi in servizio al di fuori della disciplina
          di  cui  all'art.  70,  comma  1, attesta, sotto la propria
          responsabilita',  che  le stesse siano conformi, al momento
          della  consegna  a  chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
          locazione  finanziaria,  ai  requisiti  di sicurezza di cui
          all'allegato V.
             2.  Chiunque  noleggi  o  conceda in uso attrezzature di
          lavoro  senza  operatore  deve,  al momento della cessione,
          attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
          efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e
          conservare  agli  atti  per  tutta la durata del noleggio o
          della  concessione  dell'attrezzatura una dichiarazione del
          datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o
          dei  lavoratori  incaricati  del  loro  uso, i quali devono
          risultare   formati  conformemente  alle  disposizioni  del
          presente  titolo  e,  ove  si tratti di attrezzature di cui
          all'art.  73,  comma  5,  siano in possesso della specifica
          abilitazione ivi prevista.».