ART. 46
         (Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la   rubrica   e'   sostituita   dalla  seguente:  "Informazione,
formazione e addestramento";
 b) al  comma 1,  le parole:"una formazione adeguata" sono sostituite
dalle seguenti: "una formazione e un addestramento adeguati,";
 c) al comma 4, le parole: "una formazione adeguata e specifica, tale
da  consentirne  l'utilizzo"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "una
formazione,  informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali
da consentire l'utilizzo".
 
          Nota all'art. 46:
             -  L'art.  73  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  73  (Informazione, formazione e addestramento). -
          1.  Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37
          il   datore   di   lavoro   provvede,  affinche'  per  ogni
          attrezzatura  di  lavoro messa a disposizione, i lavoratori
          incaricati   dell'uso   dispongano   di   ogni   necessaria
          informazione  e  istruzione  e ricevano una formazione e un
          addestramento   adeguati   in   rapporto   alla   sicurezza
          relativamente:
              a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
              b) alle situazioni anormali prevedibili.
             2.  Il  datore di lavoro provvede altresi' a informare i
          lavoratori  sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
          attrezzature   di  lavoro,  sulle  attrezzature  di  lavoro
          presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
          da  essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di
          tali attrezzature.
             3.   Le   informazioni  e  le  istruzioni  d'uso  devono
          risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
             4.  Il  datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
          incaricati   dell'uso  delle  attrezzature  che  richiedono
          conoscenze  e  responsabilita'  particolari di cui all'art.
          71,  comma  7,  ricevano  una  formazione,  informazione ed
          addestramento  adeguati  e  specifici,  tali  da consentire
          l'utilizzo  delle  attrezzature  in  modo  idoneo e sicuro,
          anche  in relazione ai rischi che possano essere causati ad
          altre persone.
             5.  In  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  sono  individuate le attrezzature di lavoro per le
          quali   e'   richiesta  una  specifica  abilitazione  degli
          operatori  nonche'  le  modalita'  per il riconoscimento di
          tale  abilitazione,  i  soggetti  formatori, la durata, gli
          indirizzi   ed   i  requisiti  minimi  di  validita'  della
          formazione.».