ART. 47
         (Modifiche all'articolo 74 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  74,  comma 2,  lettera  d),  del  decreto, la parola:
"stradali" e' soppressa.
 
          Nota all'art. 47:
             -  L'art.  74  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  74 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo
          di  protezione  individuale,  di  seguito denominato «DPI»,
          qualsiasi  attrezzatura  destinata  ad  essere  indossata e
          tenuta  dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
          o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
          salute  durante  il  lavoro,  nonche'  ogni  complemento  o
          accessorio destinato a tale scopo.
             2. Non costituiscono DPI:
              a)  gli  indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
          specificamente  destinati  a  proteggere  la sicurezza e la
          salute del lavoratore;
              b)  le  attrezzature  dei  servizi  di  soccorso  e  di
          salvataggio;
              c)  le  attrezzature  di  protezione  individuale delle
          forze  armate,  delle  Forze di polizia e del personale del
          servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
              d)  le  attrezzature  di protezione individuale proprie
          dei mezzi di trasporto;
              e)  i  materiali  sportivi  quando  utilizzati  a  fini
          specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
              f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
              g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
          rischi e fattori nocivi.».