ART. 48
         (Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  79  del  decreto  dopo  il  comma 2  e'  aggiunto  il
seguente:  "2-bis.  Fino  alla adozione del decreto di cui al comma 2
restano  ferme  le  disposizioni  di  cui al decreto del Ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. ".
 
          Nota all'art. 48:
             -  L'art.  79  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1. Il
          contenuto   dell'allegato  VIII,  costituisce  elemento  di
          riferimento  per l'applicazione di quanto previsto all'art.
          77, commi 1 e 4.
             2.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro dello
          sviluppo   economico,  sentita  la  Commissione  consultiva
          permanente  di  cui all'art. 6, tenendo conto della natura,
          dell'attivita'  e  dei  fattori  specifici  di rischio sono
          indicati:
              a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
              b)  le  circostanze  e  le  situazioni  in  cui,  ferme
          restando   le   priorita'   delle   misure   di  protezione
          collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
             2-bis.  Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2
          restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale in data 2
          maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
          1° giugno 2001.».