ART. 49
         (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   80   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:"1. Il datore di
lavoro  prende  le  misure  necessarie  affinche'  i lavoratori siano
salvaguardati  dai  tutti  i  rischi  di  natura  elettrica  connessi
all'impiego  dei  materiali,  delle  apparecchiature e degli impianti
elettrici  messi  a  loro  disposizione ed, in particolare, da quelli
derivanti da:";
 b) dopo  il  comma 3  e'  aggiunto il seguente: "3-bis. Il datore di
lavoro  prende, altresi', le misure necessarie affinche' le procedure
di  uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate
tenendo   conto   delle   disposizioni   legislative  vigenti,  delle
indicazioni   contenute   nei  manuali  d'uso  e  manutenzione  delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.".
 
          Nota all'art. 49:
             -  L'art.  80  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 80 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
          di   lavoro   prende   le  misure  necessarie  affinche'  i
          lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura
          elettrica   connessi   all'impiego   dei  materiali,  delle
          apparecchiature  e  degli  impianti  elettrici messi a loro
          disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
              a) contatti elettrici diretti;
              b) contatti elettrici indiretti;
              c)  innesco  e  propagazione  di  incendi  e di ustioni
          dovuti  a  sovratemperature  pericolose,  archi elettrici e
          radiazioni;
              d) innesco di esplosioni;
              e) fulminazione diretta ed indiretta;
              f) sovratensioni;
              g)   altre   condizioni   di   guasto   ragionevolmente
          prevedibili.
             2.   A   tale  fine  il  datore  di  lavoro  esegue  una
          valutazione  dei  rischi  di  cui  al  precedente  comma 1,
          tenendo in considerazione:
              a)  le  condizioni  e le caratteristiche specifiche del
          lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
              b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
              c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
             3.  A seguito della valutazione del rischio elettrico il
          datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
          necessarie  ad  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i rischi
          presenti,   ad  individuare  i  dispositivi  di  protezione
          collettivi  ed  individuali  necessari  alla  conduzione in
          sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
          manutenzione  atte  a garantire nel tempo la permanenza del
          livello  di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure
          di cui al comma 1.
             3-bis.  Il  datore di lavoro prende, altresi', le misure
          necessarie  affinche' le procedure di uso e manutenzione di
          cui  al  comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto
          delle  disposizioni  legislative vigenti, delle indicazioni
          contenute   nei   manuali   d'uso   e   manutenzione  delle
          apparecchiature  ricadenti  nelle  direttive  specifiche di
          prodotto  e  di  quelle  indicate  nelle  pertinenti  norme
          tecniche.».