ART. 5
          (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) dopo  le  parole:  "Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche sociali," sono inserite le seguenti: "e' istituito";
 b) la   lettera   a)   e'   sostituita   dalla   seguente:  "a)  tre
rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali;";
 c) la   lettera   b)   e'   sostituita   dalla  seguente:  "  b)  un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;".
 
          Note all'art. 5:
             -  L'art.  5  del  citato  decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 5 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
          politiche  attive  e  per  il coordinamento nazionale delle
          attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
          lavoro).  - 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute
          e  delle  politiche  sociali  e'  istituito il Comitato per
          l'indirizzo  e  la valutazione delle politiche attive e per
          il  coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
          materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
          presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:
             a)  tre  rappresentanti  del Ministero del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali;
             b)  un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti;
             c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
             d)   cinque  rappresentanti  delle  regioni  e  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
          rappresentante    dell'INAIL,   uno   dell'ISPESL   e   uno
          dell'Istituto   di  previdenza  per  il  settore  marittimo
          (IPSEMA).
             3.  Il  Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
          la   piu'   completa  attuazione  del  principio  di  leale
          collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
              a)  stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
              b)   individuare   obiettivi  e  programmi  dell'azione
          pubblica  di  miglioramento  delle  condizioni  di salute e
          sicurezza dei lavoratori;
              c)  definire  la  programmazione  annuale  in ordine ai
          settori  prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
          i  piani  di  attivita'  e  i  progetti operativi a livello
          nazionale,  tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
          comitati  regionali  di  coordinamento  e  dai programmi di
          azione individuati in sede comunitaria;
              d)  programmare  il  coordinamento  della  vigilanza  a
          livello  nazionale  in  materia  di  salute e sicurezza sul
          lavoro;
              e)  garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
          istituzionali   al   fine   di   promuovere   l'uniformita'
          dell'applicazione della normativa vigente;
              f)  individuare  le  priorita' della ricerca in tema di
          prevenzione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza dei
          lavoratori.
             4.  Ai  fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
          comma  2,  lettere  a),  b),  e), f), le parti sociali sono
          consultate  preventivamente.  Sull'attuazione  delle azioni
          intraprese  e'  effettuata  una verifica con cadenza almeno
          annuale.
             5.  Le  modalita'  di  funzionamento  del  comitato sono
          fissate  con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
          qualificata  rispetto al numero dei componenti; le funzioni
          di  segreteria sono svolte da personale del Ministero della
          salute appositamente assegnato.
             6.  Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare   ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta  alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione.».