ART. 50 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: "norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX" sono sostituite dalle seguenti: "pertinenti norme tecniche"; b) il comma 3 e' abrogato.
Nota all'art. 50: - L'art. 81 del citato decreto legislativo n. 81, del 2008 come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 81 (Requisiti di sicurezza). - 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 3. (Abrogato).».