ART. 50
         (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   81,   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al   comma 2   le  parole:  "norme  di  buona  tecnica  contenute
nell'allegato  IX"  sono sostituite dalle seguenti: "pertinenti norme
tecniche";
 b) il comma 3 e' abrogato.
 
          Nota all'art. 50:
             -  L'art.  81  del citato decreto legislativo n. 81, del
          2008 come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   81  (Requisiti  di  sicurezza).  -  1.  Tutti  i
          materiali,  i  macchinari  e le apparecchiature, nonche' le
          installazioni  e  gli  impianti  elettrici  ed  elettronici
          devono  essere  progettati, realizzati e costruiti a regola
          d'arte.
             2.   Ferme   restando   le  disposizioni  legislative  e
          regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
          prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le
          installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si
          considerano  costruiti  a  regola d'arte se sono realizzati
          secondo le pertinenti norme tecniche.
             3. (Abrogato).».