ART. 51
         (Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   82   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1,  alinea,  le  parole:"secondo la migliore scienza ed
esperienza, nonche'" sono sostituite dalla seguente: "o";
 b) al  comma 1,  lettera  a),  le  parole:  "di  buona tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "tecniche";
 c) al  comma 1,  la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per
sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in
tensione  sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro
come   idonei   per  tale  attivita'  secondo  le  indicazioni  della
pertinente normativa tecnica;";
 d) al  comma 1,  la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per
sistemi di II e III categoria purche':
1)  i  lavori  su  parti  in  tensione  siano  effettuati  da aziende
autorizzate,  con  specifico  provvedimento del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2)  l'esecuzione  di  lavori  su  parti  in  tensione  sia affidata a
lavoratori  abilitati  dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.".
 
          Nota all'art. 51:
             -  L'art.  82  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  82  (Lavori  sotto  tensione).  -  1.  E' vietato
          eseguire  lavori  sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
          consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono
          di  sicurezza,  secondo  quanto  previsto dallo stato della
          tecnica  o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle
          seguenti condizioni:
              a)  le  procedure adottate e le attrezzature utilizzate
          sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
              b)  per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione
          di  lavori  su  parti in tensione sia affidata a lavoratori
          riconosciuti  dal  datore  di  lavoro  come idonei per tale
          attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa
          tecnica;
              c) per sistemi di II e III categoria purche':
               1)  i  lavori su parti in tensione siano effettuati da
          aziende   autorizzate,   con  specifico  provvedimento  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, ad operare sotto tensione;
               2)  l'esecuzione  di  lavori  su parti in tensione sia
          affidata  a  lavoratori  abilitati  dal datore di lavoro ai
          sensi   della  pertinente  normativa  tecnica  riconosciuti
          idonei per tale attivita'.
             2.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  da  adottarsi entro dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          sono   definiti   i   criteri   per   il   rilascio   delle
          autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
             3.  Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le
          aziende   gia'  autorizzate  ai  sensi  della  legislazione
          vigente.».