ART. 52
         (Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo   83   del   decreto   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1, le parole: "in prossimita' di linee elettriche" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "non  elettrici  in  vicinanza di linee
elettriche";
 b) al  comma 2,  le  parole:  "nella  pertinente  normativa di buona
tecnica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nelle pertinenti norme
tecniche".
 
          Nota all'art. 52:
             -  L'art.  83  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  83  (Lavori in prossimita' di parti attive). - 1.
          Non   possono  essere  eseguiti  lavori  non  elettrici  in
          vicinanza  di  linee elettriche o di impianti elettrici con
          parti   attive   non   protette,   o  che  per  circostanze
          particolari   si   debbano  ritenere  non  sufficientemente
          protette,  e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
          alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
          disposizioni   organizzative   e   procedurali   idonee   a
          proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
             2.  Si  considerano  idonee ai fini di cui al comma 1 le
          disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.».