ART. 52 (Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.All'articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "in prossimita' di linee elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "non elettrici in vicinanza di linee elettriche"; b) al comma 2, le parole: "nella pertinente normativa di buona tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle pertinenti norme tecniche".
Nota all'art. 52: - L'art. 83 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 83 (Lavori in prossimita' di parti attive). - 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.».