ART. 53
         (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  84,  comma 1,  del  decreto,  le  parole:"di  buona
tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con
sistemi di protezione" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 53:
             -  L'art.  84  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  84  (Protezioni  dai  fulmini). - 1. Il datore di
          lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici, gli impianti, le
          strutture,  le  attrezzature,  siano protetti dagli effetti
          dei fulmini secondo le norme tecniche.».