ART. 53 (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:"di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con sistemi di protezione" sono soppresse.
Nota all'art. 53: - L'art. 84 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 84 (Protezioni dai fulmini). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche.».