ART. 54
         (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo   85   del   decreto   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1,  dopo  la  parola: "nebbie" e' inserita la seguente:
"infiammabili"  e  dopo la parola: "polveri" e' inserita la seguente:
"combustibili";
 b) al  comma 2,  le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla
seguente: "tecniche".
 
          Nota all'art. 54:
             -  L'art.  85  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  85 (Protezione di edifici, impianti, strutture ed
          attrezzature).  - 1. Il datore di lavoro provvede affinche'
          gli  edifici,  gli impianti, le strutture, le attrezzature,
          siano   protetti   dai  pericoli  determinati  dall'innesco
          elettrico  di  atmosfere  potenzialmente  esplosive  per la
          presenza  o  sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o
          polveri   combustibili   infiammabili,   o   in   caso   di
          fabbricazione,   manipolazione   o  deposito  di  materiali
          esplosivi.
             2.  Le  protezioni  di  cui  al  comma  1  si realizzano
          utilizzando  le  specifiche disposizioni di cui al presente
          decreto  legislativo  e le pertinenti norme tecniche di cui
          all'allegato IX.».