ART. 54 (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: "nebbie" e' inserita la seguente: "infiammabili" e dopo la parola: "polveri" e' inserita la seguente: "combustibili"; b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".
Nota all'art. 54: - L'art. 85 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 85 (Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX.».