ART. 55
         (Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 86 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 86
                       (Verifiche e controlli)

1.  Ferme  restando  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   22   ottobre  2001,  n. 462,  in  materia  di  verifiche
periodiche,  il  datore  di  lavoro  provvede  affinche' gli impianti
elettrici   e   gli   impianti   di   protezione  dai  fulmini  siano
periodicamente  sottoposti  a  controllo secondo le indicazioni delle
norme  di  buona  tecnica  e  la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali,
adottato  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite  le  modalita'  ed  i  criteri  per  l'effettuazione  delle
verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto a
disposizione dell'autorita' di vigilanza.".
 
          Nota all'art. 55:
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
          2001,   n.   462   (Regolamento   di   semplificazione  del
          procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
          di   protezione   contro   le   scariche  atmosferiche,  di
          dispositivi  di  messa  a  terra di impianti elettrici e di
          impianti   elettrici   pericolosi),   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.