ART. 57
         (Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  88,  comma 2,  del decreto, dopo la lettera g) sono
aggiunte   le   seguenti:  "g-bis)  ai  lavori  relativi  a  impianti
elettrici,   reti   informatiche,   gas,   acqua,  condizionamento  e
riscaldamento  che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di  cui  all'allegato  X;  g-ter),  alle  attivita' di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o
di ingegneria civile di cui all'allegato X.".
 
          Nota all'art. 57:
             -  L'art.  88  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  88 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo
          contiene  disposizioni  specifiche relative alle misure per
          la  tutela  della  salute e per la sicurezza dei lavoratori
          nei  cantieri  temporanei  o mobili quali definiti all'art.
          89, comma 1, lettera a).
             2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
              a)  ai  lavori  di  prospezione, ricerca e coltivazione
          delle sostanze minerali;
              b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle
          attivita'   minerarie  esistenti  entro  il  perimetro  dei
          permessi    di   ricerca,   delle   concessioni   o   delle
          autorizzazioni;
              c)  ai  lavori  svolti negli impianti che costituiscono
          pertinenze  della  miniera:  gli  impianti  fissi interni o
          esterni,  i  pozzi,  le gallerie, nonche' i macchinari, gli
          apparecchi  e  utensili  destinati  alla coltivazione della
          miniera,    le    opere    e    gli    impianti   destinati
          all'arricchimento  dei minerali, anche se ubicati fuori del
          perimetro delle concessioni;
              d)  ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
          e  trasporto  dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
          caricamento di tali prodotti dai piazzali;
              e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
          e  stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel
          territorio   nazionale,   nel  mare  territoriale  e  nella
          piattaforma  continentale  e  nelle  altre aree sottomarine
          comunque soggette ai poteri dello Stato;
              f) ai lavori svolti in mare;
              g)   alle   attivita'   svolte   in   studi   teatrali,
          cinematografici,  televisivi  o  in  altri luoghi in cui si
          effettuino  riprese,  purche' tali attivita' non implichino
          l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
              g-bis)  ai  lavori  relativi a impianti elettrici, reti
          informatiche,  gas,  acqua, condizionamento e riscaldamento
          che  non  comportino lavori edili o di ingegneria civile di
          cui all'allegato X;
              g-ter), alle atti
              v
          ita'  di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272,
          che  non  comportino lavori edili o di ingegneria civile di
          cui all'allegato X.».