ART. 58
         (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni :
 a) la  lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei
lavori:  soggetto  che  puo'  essere  incaricato  dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo
di  applicazione  del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive   modificazioni,   il   responsabile   dei  lavori  e'  il
responsabile del procedimento.";
 b) alla  lettera  f),  dopo  le  parole: "lavoro delle imprese" sono
inserite  le  seguenti:  "affidatarie ed" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ". Le incompatibilita' di cui al precedente periodo
non  operano  in  caso  di  coincidenza  fra  committente  e  impresa
esecutrice";
 c) alla  lettera i) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: ". Nel
caso  in  cui  titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese  che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese  aderenti  agli  appalti  pubblici  o privati, anche privo di
personale  deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria
e'   l'impresa   consorziata  assegnataria  dei  lavori  oggetto  del
contratto   di   appalto   individuata  dal  consorzio  nell'atto  di
assegnazione  dei  lavori  comunicato  al  committente  o, in caso di
pluralita'  di  imprese  consorziate  assegnatarie  di lavori, quella
indicata  nell'atto  di  assegnazione  dei  lavori  come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione";
 d) dopo  la  lettera  i)  e'  inserita  la seguente: "i-bis) impresa
esecutrice:  impresa  che  esegue un'opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiali;";
 e) alla  lettera l), le parole: "alla realizzazione dell'opera" sono
sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare".
 
          Nota all'art. 58:
             -L'art.  89  del  citato  decreto  legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   89   (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
              a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
          «cantiere»:  qualunque  luogo  in  cui si effettuano lavori
          edili  o  di  ingegneria  civile il cui elenco e' riportato
          nell'allegato X.
              b)   committente:  il  soggetto  per  conto  del  quale
          l'intera   opera  viene  realizzata,  indipendentemente  da
          eventuali  frazionamenti  della sua realizzazione. Nel caso
          di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto
          titolare  del  potere  decisionale e di spesa relativo alla
          gestione dell'appalto;
              c)  responsabile  dei  lavori: soggetto che puo' essere
          incaricato  dal  committente per svolgere i compiti ad esso
          attribuiti  dal presente decreto; nel campo di applicazione
          del   decreto   legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive  modificazioni, il responsabile dei lavori e' il
          responsabile del procedimento;
              d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita'
          professionale  contribuisce  alla  realizzazione dell'opera
          senza vincolo di subordinazione;
              e)  coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute
          durante  la progettazione dell'opera, di seguito denominato
          coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
          committente  o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
          dei compiti di cui all'art. 91;
              f)  coordinatore  in  materia  di sicurezza e di salute
          durante  la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
          coordinatore   per   l'esecuzione   dei   lavori:  soggetto
          incaricato,  dal committente o dal responsabile dei lavori,
          dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui all'art. 92, che non
          puo'  essere  il datore di lavoro delle imprese affidatarie
          ed  esecutrici  o  un  suo dipendente o il responsabile del
          servizio   di   prevenzione  e  protezione  (RSPP)  da  lui
          designato. Le incompatibilita' di cui al precedente periodo
          non  operano  in  caso  di  coincidenza  fra  committente e
          impresa esecutrice.
              g)   uomini-giorno:   entita'   presunta  del  cantiere
          rappresentata   dalla   somma   delle  giornate  lavorative
          prestate  dai  lavoratori,  anche autonomi, previste per la
          realizzazione dell'opera;
              h)  piano  operativo  di sicurezza: il documento che il
          datore   di   lavoro  dell'impresa  esecutrice  redige,  in
          riferimento  al  singolo  cantiere  interessato,  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  1,  lettera a), i cui contenuti sono
          riportati nell'allegato XV;
              i)  impresa affidataria: impresa titolare del contratto
          di   appalto   con   il  committente  che,  nell'esecuzione
          dell'opera    appaltata,    puo'   avvalersi   di   imprese
          subappaltatrici  o  di lavoratori autonomi. Nel caso in cui
          titolare  del  contratto  di  appalto  sia un consorzio tra
          imprese   che   svolga   la   funzione   di  promuovere  la
          partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici
          o   privati,   anche   privo  di  personale  deputato  alla
          esecuzione  dei  lavori, l'impresa affidataria e' l'impresa
          consorziata  assegnataria  dei lavori oggetto del contratto
          di   appalto   individuata   dal   consorzio  nell'atto  di
          assegnazione  dei  lavori  comunicato  al committente o, in
          caso  di  pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di
          lavori,  quella  indicata  nell'atto  di  assegnazione  dei
          lavori  come  affidataria,  sempre  che abbia espressamente
          accettato tale individuazione;
              i-bis)  impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera
          o   parte  di  essa  impegnando  proprie  risorse  umane  e
          materiali;
              l)   idoneita'   tecnico-professionale:   possesso   di
          capacita'  organizzative,  nonche'  disponibilita' di forza
          lavoro,  di  macchine  e di attrezzature, in riferimento ai
          lavori da realizzare.».