ART. 59
         (Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo   90   del   decreto   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
 a) il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: "1. Il committente o il
responsabile  dei  lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si
attiene  ai  principi  e  alle  misure  generali  di  tutela  di  cui
all'articolo   15,   in  particolare:  a)  al  momento  delle  scelte
architettoniche,  tecniche  ed organizzative, onde pianificare i vari
lavori  o  fasi  di  lavoro  che  si  svolgeranno  simultaneamente  o
successivamente;   b)  all'atto  della  previsione  della  durata  di
realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.";
 b) dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente: "1-bis. Per i lavori
pubblici  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma 1 avviene nel
rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista.";
 c) al  comma 2  la  parola:  "valuta"  e' sostituita dalle seguenti:
"prende in considerazione";
 d) al  comma 3,  dopo  le  parole:  "piu'  imprese"  e'  inserita la
seguente: "esecutrici";
 e) al  comma 4  le  parole:  "  Nel  caso  di  cui  al comma 3" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Nei  cantieri  in  cui  e' prevista la
presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea";
 f) al  comma 7,  dopo le parole: "dei lavori comunica" sono inserite
le seguenti: "alle imprese affidatarie, ";
 g) al  comma 9,  alinea,  dopo  le  parole:  "un'unica impresa" sono
inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";
 h) al  comma 9,  lettera a), primo periodo, le parole: "dell'impresa
affidataria   "   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  imprese
affidatarie ";
 i) al  comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di
cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui
entita'  presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano  rischi  particolari  di  cui  all'allegato XI" e, dopo le
parole:  "da  parte  delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei
lavoratori autonomi";
 l) al  comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di
cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui
entita'  presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano  rischi  particolari  di  cui  all'allegato XI" e, dopo le
parole:  "documento  unico di regolarita' contributiva" sono inserite
le  seguenti:  ",  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, " ;
 m) al  comma 9  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla seguente: "c)
trasmette   all'amministrazione  concedente,  prima  dell'inizio  dei
lavori  oggetto  del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attivita',  copia  della notifica preliminare di cui all'articolo 99,
il  documento  unico  di regolarita' contributiva delle imprese e dei
lavoratori  autonomi,  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 16-
bis,   comma 10,   del   decreto-legge   29  novembre  2008,  n. 185,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una  dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica  della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b). ";
 n) al  comma 10,  dopo le parole: "quando prevista" sono inserite le
seguenti:  "oppure  in  assenza  del  documento  unico di regolarita'
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".
 
          Nota all'art. 59:
             -  L'art.  90  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  90  (Obblighi  del committente o del responsabile
          dei  lavori).  -  1.  Il  committente o il responsabile dei
          lavori,  nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene
          ai  principi  e  alle  misure  generali  di  tutela  di cui
          all'art.  15,  in  particolare:  a) al momento delle scelte
          architettoniche,    tecniche    ed    organizzative,   onde
          pianificare   i  vari  lavori  o  fasi  di  lavoro  che  si
          svolgeranno  simultaneamente o successivamente; b) all'atto
          della  previsione  della  durata di realizzazione di questi
          vari lavori o fasi di lavoro.
             1-bis.  Per  i  lavori  pubblici  l'attuazione di quanto
          previsto  al  comma  1  avviene  nel  rispetto  dei compiti
          attribuiti   al   responsabile   del   procedimento   e  al
          progettista.
             2.  Il  committente  o il responsabile dei lavori, nella
          fase    della    progettazione    dell'opera,   prende   in
          considerazione  i  documenti  di  cui all'art. 91, comma 1,
          lettere a) e b).
             3.  Nei  cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
          imprese    esecutrici,    anche   non   contemporanea,   il
          committente,  anche  nei  casi di coincidenza con l'impresa
          esecutrice,  o  il responsabile dei lavori, contestualmente
          all'affidamento  dell'incarico di progettazione, designa il
          coordinatore per la progettazione.
             4.  Nei  cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
          imprese  esecutrici, anche non contemporanea il committente
          o  il  responsabile  dei lavori, prima dell'affidamento dei
          lavori,   designa  il  coordinatore  per  l'esecuzione  dei
          lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.
             5.  La  disposizione  di cui al comma 4 si applica anche
          nel  caso  in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
          impresa,  l'esecuzione  dei  lavori  o di parte di essi sia
          affidata a una o piu' imprese.
             6.  Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
          in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 98, ha facolta'
          di   svolgere  le  funzioni  sia  di  coordinatore  per  la
          progettazione  sia  di  coordinatore  per  l'esecuzione dei
          lavori.
             7.  Il committente o il responsabile dei lavori comunica
          alle  imprese  affidatarie,  alle  imprese  esecutrici e ai
          lavoratori  autonomi  il nominativo del coordinatore per la
          progettazione  e  quello  del coordinatore per l'esecuzione
          dei  lavori.  Tali nominativi sono indicati nel cartello di
          cantiere.
             8.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori ha
          facolta'   di   sostituire   in  qualsiasi  momento,  anche
          personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art.
          98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
             9.  Il  committente  o il responsabile dei lavori, anche
          nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
          un lavoratore autonomo:
              a)  verifica  l'idoneita'  tecnico-professionale  delle
          imprese   affidatarie,   delle  imprese  esecutrici  e  dei
          lavoratori  autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
          da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei
          cantieri  la  cui  entita'  presunta  e'  inferiore  a  200
          uomini-giorno   e   i  cui  lavori  non  comportano  rischi
          particolari  di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
          periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante
          presentazione  da  parte  delle  imprese  e  dei lavoratori
          autonomi  del  certificato  di  iscrizione  alla  Camera di
          commercio, industria e artigianato e del documento unico di
          regolarita'  contributiva,  corredato da autocertificazione
          in  ordine  al  possesso  degli  altri  requisiti  previsti
          dall'allegato XVII;
              b)  chiede  alle  imprese  esecutrici una dichiarazione
          dell'organico   medio   annuo,   distinto   per  qualifica,
          corredata   dagli  estremi  delle  denunce  dei  lavoratori
          effettuate  all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          (INPS),  all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
          lavoro   (INAIL)   e   alle   casse   edili,   nonche'  una
          dichiarazione  relativa  al  contratto collettivo stipulato
          dalle   organizzazioni   sindacali   comparativamente  piu'
          rappresentative,  applicato  ai  lavoratori dipendenti. Nei
          cantieri  la  cui  entita'  presunta  e'  inferiore  a  200
          uomini-giorno   e   i  cui  lavori  non  comportano  rischi
          particolari  di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
          periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante
          presentazione da parte delle imprese del documento unico di
          regolarita'   contributiva,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art.  16-bis,  comma 10, del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n. 2, e dell'autocertificazione relativa al
          contratto collettivo applicato;
              c)   trasmette  all'amministrazione  concedente,  prima
          dell'inizio  dei lavori oggetto del permesso di costruire o
          della  denuncia  di  inizio attivita', copia della notifica
          preliminare  di  cui  all'art.  99,  il  documento unico di
          regolarita'  contributiva  delle  imprese  e dei lavoratori
          autonomi,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 16-bis,
          comma  10,  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  e  una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica
          della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
             10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento
          di  cui  all'art.  100  o del fascicolo di cui all'art. 91,
          comma  1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di
          notifica  di  cui  all'art.  99,  quando prevista oppure in
          assenza  del  documento  unico  di regolarita' contributiva
          delle   imprese  o  dei  lavoratori  autonomi,  e'  sospesa
          l'efficacia  del  titolo abilitativo. L'organo di vigilanza
          comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
             11.  La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
          lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
          alla  normativa  vigente e comunque di importo inferiore ad
          euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
          la  progettazione  sono  svolte  dal  coordinatore  per  la
          esecuzione dei lavori.».