ART. 6
          (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) un rappresentante
del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che
la presiede;";
 b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) un rappresentante
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per le
pari opportunita';".
2.  All'articolo  6,  comma 8,  del  decreto, dopo la lettera m) sono
aggiunte, infine, le seguenti:
"m-bis)   elaborare   criteri  di  qualificazione  della  figura  del
formatore  per  la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto
delle peculiarita' dei settori di riferimento;
m-ter)  elaborare  le  procedure  standardizzate per la redazione del
documento  di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
anche  previa  individuazione  di tipologie di attivita' per le quali
l'obbligo   in  parola  non  operi  in  quanto  l'interferenza  delle
lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater)  elaborare  le  indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato.".
 
          Note all'art. 6:
             -  L'art.  6  del  citato  decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute
          e  sicurezza  sul  lavoro).  -  1.  Presso il Ministero del
          lavoro   e   della   previdenza  sociale  e'  istituita  la
          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
          sul lavoro. La Commissione e' composta da:
              a)  un  rappresentante  del Ministero del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali che la presiede;
              b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
              c)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico;
              d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
              e) un rappresentante del Ministero della difesa;
              f)    un    rappresentante    del    Ministero    delle
          infrastrutture;
              g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
              h)  un  rappresentante  del  Ministero  delle politiche
          agricole alimentari e forestali;
              i)  un  rappresentante del Ministero della solidarieta'
          sociale;
              l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
              m)  dieci rappresentanti delle regioni e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              n)   dieci   esperti   designati  delle  organizzazioni
          sindacali     dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative a livello nazionale;
              o)   dieci   esperti   designati  delle  organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di lavoro, anche dell'artigianato e
          della   piccola  e  media  impresa,  comparativamente  piu'
          rappresentative a livello nazionale.
             2.  Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza  del  titolare. Ai lavori della Commissione possono
          altresi'     partecipare     rappresentanti     di    altre
          amministrazioni   centrali   dello   Stato  in  ragione  di
          specifiche  tematiche  inerenti le relative competenze, con
          particolare  riferimento  a  quelle  relative  alla materia
          dell'istruzione  per  le  problematiche di cui all'art. 11,
          comma 1, lettera c).
             3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione.
             4.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza degli
          istituti  pubblici  con  competenze  in materia di salute e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse.
             5.  I  componenti  della  Commissione e i segretari sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza   sociale,   su   designazione  degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni.
             6.  Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate  con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
          qualificata  rispetto al numero dei componenti; le funzioni
          di  segreteria  sono  svolte da personale del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
             7.  Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare   ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta  alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
             8.  La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di:
              a)  esaminare i problemi applicativi della normativa di
          salute  e  sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
          sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
              b)  esprimere  pareri  sui  piani annuali elaborati dal
          Comitato di cui all'art. 5;
              c)  definire  le attivita' di promozione e le azioni di
          prevenzione di cui all'art. 11;
              d)  validare  le  buone  prassi  in materia di salute e
          sicurezza sul lavoro;
              e)  redigere  annualmente,  sulla base dei dati forniti
          dal  sistema  informativo  di cui all'art. 8, una relazione
          sullo  stato  di  applicazione  della normativa di salute e
          sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
          commissioni  parlamentari  competenti e ai presidenti delle
          regioni;
              f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
          procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
          dei  rischi  di cui all'art. 29, comma 5, tenendo conto dei
          profili   di  rischio  e  degli  indici  infortunistici  di
          settore.  Tali  procedure  vengono recepite con decreto dei
          Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, della
          salute  e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              g)  definire  criteri  finalizzati alla definizione del
          sistema  di  qualificazione  delle imprese e dei lavoratori
          autonomi  di  cui all'art. 27. Il sistema di qualificazione
          delle  imprese  e'  disciplinato con decreto del Presidente
          della  Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per
          i  rapporti  permanenti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro
          dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto;
              h)  valorizzare  sia gli accordi sindacali sia i codici
          di  condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,   orientino  i  comportamenti  dei  datori  di
          lavoro,  anche  secondo  i  principi  della responsabilita'
          sociale,  dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
          ai  fini  del  miglioramento dei livelli di tutela definiti
          legislativamente;
              i)  valutare  le  problematiche connesse all'attuazione
          delle    direttive    comunitarie   e   delle   convenzioni
          internazionali  stipulate  in materia di salute e sicurezza
          del lavoro;
              l)  promuovere  la  considerazione  della differenza di
          genere  in  relazione  alla  valutazione  dei rischi e alla
          predisposizione delle misure di prevenzione;
              m)   indicare  modelli  di  organizzazione  e  gestione
          aziendale ai fini di cui all'art. 30;
              m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
          del  formatore  per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
          tenendo   conto   delle   peculiarita'   dei   settori   di
          riferimento;
              m-ter)  elaborare  le  procedure  standardizzate per la
          redazione  del  documento  di valutazione dei rischi di cui
          all'art.  26,  comma  3,  anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi  in  quanto  l'interferenza delle lavorazioni in tali
          ambiti risulti irrilevante;
              m-quater)  elaborare  le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del rischi da stress lavoro-correlato.».