ART. 60
         (Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  91,  comma 1,  del  decreto, alla lettera b), dopo le
parole:  "un  fascicolo",  sono  inserite le seguenti: "adattato alle
caratteristiche dell'opera".
 
          Nota all'art. 60:
             -  L'art.  91  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.    91    (Obblighi   del   coordinatore   per   la
          progettazione).  - 1. Durante la progettazione dell'opera e
          comunque  prima  della  richiesta  di  presentazione  delle
          offerte, il coordinatore per la progettazione:
              a)  redige  il piano di sicurezza e di coordinamento di
          cui   all'art.   100,   comma   1,  i  cui  contenuti  sono
          dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
              b)    predispone    un    fascicolo    adattato    alle
          caratteristiche  dell'opera,  i cui contenuti sono definiti
          all'allegato  XVI, contenente le informazioni utili ai fini
          della  prevenzione  e  della protezione dai rischi cui sono
          esposti  i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
          di  buona  tecnica  e  dell'allegato  II al documento UE 26
          maggio  1993.  Il  fascicolo non e' predisposto nel caso di
          lavori  di  manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma
          1,   lettera   a)   del   testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e regolamentari in materia di edilizia, di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n. 380;
              b-bis)  coordina  l'applicazione  delle disposizioni di
          cui all'art. 90, comma 1.
             2.  Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
          in  considerazione  all'atto di eventuali lavori successivi
          sull'opera.».