ART. 61
         (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite
le seguenti: "ove previsto";
 b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo" sono inserite
le  seguenti:  ",ove  previsto"  e dopo le parole: "all'articolo 100"
sono inserite le seguenti: ",ove previsto,";
 c) alla  lettera  e),  le  parole:  "segnala  al committente e" sono
sostituite  dalle seguenti: "segnala al committente o", le parole: "e
96"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "96 e 97, comma 1," e dopo le
parole:   "all'articolo  100"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ove
previsto,".
2.  All'articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto al secondo periodo
della medesima lettera b) ".
 
          Nota all'art. 61:
             -  L'art.  92  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
          lavori).  -  1.  Durante  la  realizzazione  dell'opera, il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
              a)  verifica,  con  opportune azioni di coordinamento e
          controllo,   l'applicazione,   da   parte   delle   imprese
          esecutrici  e  dei  lavoratori autonomi, delle disposizioni
          loro  pertinenti  contenute  nel  piano  di  sicurezza e di
          coordinamento  di  cui  all'art.  100,  ove  previsto  e la
          corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
              b)   verifica   l'idoneita'   del  piano  operativo  di
          sicurezza,  da  considerare  come  piano  complementare  di
          dettaglio  del  piano  di  sicurezza e coordinamento di cui
          all'art.  100,  assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
          ove   previsto   adegua   il   piano   di  sicurezza  e  di
          coordinamento  di  cui  all'art.  100,  ove  previsto  e il
          fascicolo  di  cui  all'art.  91,  comma  1, lettera b), in
          relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali
          modifiche  intervenute, valutando le proposte delle imprese
          esecutrici  dirette  a migliorare la sicurezza in cantiere,
          verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
          i rispettivi piani operativi di sicurezza;
              c)  organizza  tra  i  datori di lavoro, ivi compresi i
          lavoratori  autonomi,  la  cooperazione ed il coordinamento
          delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
              d)  verifica  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli
          accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine di realizzare il
          coordinamento   tra   i   rappresentanti   della  sicurezza
          finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
              e) segnala al committente o al responsabile dei lavori,
          previa  contestazione  scritta alle imprese e ai lavoratori
          autonomi  interessati,  le  inosservanze  alle disposizioni
          degli   articoli   94,  95,  96  e  97,  comma  1,  e  alle
          prescrizioni del piano di cui all'art. 100, ove previsto, e
          propone  la  sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
          imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  dal  cantiere,  o la
          risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o
          il  responsabile  dei lavori non adotti alcun provvedimento
          in   merito   alla   segnalazione,   senza  fornire  idonea
          motivazione,   il   coordinatore   per   l'esecuzione   da'
          comunicazione   dell'inadempienza   alla   azienda   unita'
          sanitaria  locale  e  alla direzione provinciale del lavoro
          territorialmente competenti;
              f)  sospende,  in  caso  di pericolo grave e imminente,
          direttamente  riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
          verifica   degli   avvenuti  adeguamenti  effettuati  dalle
          imprese interessate.
             2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore
          per  l'esecuzione,  oltre  a  svolgere  i compiti di cui al
          comma  1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
          predispone  il  fascicolo,  di  cui  all'art.  91, comma 1,
          lettere  a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo
          periodo della medesima lettera b).».