ART. 62
         (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   93   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso;
 b) al  comma 2  dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono
inserite le seguenti: "dei lavori" dopo le parole: "non esonera" sono
inserite  le  seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a),
b),  c)  e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d)
ed e) ".
 
          Nota all'art. 62:
             -  L'art.  93  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   93   (Responsabilita'   dei  committenti  e  dei
          responsabili  dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato
          dalle   responsabilita'   connesse   all'adempimento  degli
          obblighi    limitatamente    all'incarico    conferito   al
          responsabile dei lavori.
             2. La designazione del coordinatore per la progettazione
          e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera
          il   committente   o   il  responsabile  dei  lavori  dalle
          responsabilita'  connesse  alla  verifica  dell'adempimento
          degli  obblighi  di  cui  agli  articoli 91, comma 1, e 92,
          comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).».