ART. 62 (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "dei lavori" dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e) ".
Nota all'art. 62: - L'art. 93 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 93 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).».