ART. 63
         (Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) alla  lettera  d),  dopo  le  parole:  "controllo periodico" sono
inserite  le  seguenti:  "degli  apprestamenti, delle attrezzature di
lavoro";
 b) alla  lettera g), dopo le parole: "la cooperazione" sono inserite
le seguenti: "e il coordinamento".
 
          Nota all'art. 63:
             -  L'art.  95  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  95  (Misure generali di tutela). - 1. I datori di
          lavoro   delle  imprese  esecutrici,  durante  l'esecuzione
          dell'opera  osservano  le  misure generali di tutela di cui
          all'art.  15 e curano, ciascuno per la parte di competenza,
          in particolare:
              a)  il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate
          e di soddisfacente salubrita';
              b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
          conto  delle  condizioni di accesso a tali posti, definendo
          vie o zone di spostamento o di circolazione;
              c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
              d)  la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
          servizio  e  il  controllo  periodico  degli apprestamenti,
          delle   attrezzature   di   lavoro  degli  impianti  e  dei
          dispositivi  al  fine  di  eliminare  i difetti che possono
          pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
              e)  la  delimitazione  e  l'allestimento  delle zone di
          stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
          quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
              f)   l'adeguamento,  in  funzione  dell'evoluzione  del
          cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
          di lavoro o fasi di lavoro;
              g)  la  cooperazione  e  il coordinamento tra datori di
          lavoro e lavoratori autonomi;
              h)  le  interazioni  con le attivita' che avvengono sul
          luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.».