ART. 63 (Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), dopo le parole: "controllo periodico" sono inserite le seguenti: "degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro"; b) alla lettera g), dopo le parole: "la cooperazione" sono inserite le seguenti: "e il coordinamento".
Nota all'art. 63: - L'art. 95 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 95 (Misure generali di tutela). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita'; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.».