ART. 64
         (Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   96   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La previsione di
cui  al  comma 1,  lettera  g), non si applica alle mere forniture di
materiali  o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 26. ";
 b) il  comma 2  e'  sostituito  dal  seguente: "2. L'accettazione da
parte  di  ciascun  datore  di  lavoro  delle  imprese  del  piano di
sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui all'articolo 100, nonche' la
redazione   del   piano   operativo   di   sicurezza   costituiscono,
limitatamente  al  singolo  cantiere  interessato,  adempimento  alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo
26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3. ".
 
          Nota all'art. 64:
             -  L'art.  96  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
          dei  preposti).  -  1.  I  datori  di  lavoro delle imprese
          affidatarie  e  delle imprese esecutrici, anche nel caso in
          cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
          con meno di dieci addetti:
              a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
          all'allegato XIII;
              b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere
          con modalita' chiaramente visibili e individuabili;
              c)   curano   la  disposizione  o  l'accatastamento  di
          materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
          ribaltamento;
              d)  curano  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le
          influenze  atmosferiche  che  possono compromettere la loro
          sicurezza e la loro salute;
              e)  curano  le  condizioni  di  rimozione dei materiali
          pericolosi,  previo,  se  del  caso,  coordinamento  con il
          committente o il responsabile dei lavori;
              f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti
          e delle macerie avvengano correttamente;
              g)  redigono  il  piano  operativo  di sicurezza di cui
          all'art. 89, comma 1, lettera h).
             1-bis.  La previsione di cui al comma 1, lettera g), non
          si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.
          In  tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni
          di cui all'art. 26.
             2.  L'accettazione  da parte di ciascun datore di lavoro
          delle  imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di
          cui  all'art. 100, nonche' la redazione del piano operativo
          di   sicurezza   costituiscono,  limitatamente  al  singolo
          cantiere  interessato, adempimento alle disposizioni di cui
          all'art.  17  comma  1,  lettera  a), all'art. 26, commi 1,
          lettera b), 2, 3, e 5, e all'art. 29, comma 3.».