ART. 65
         (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   97   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1,  le  parole:  "vigila  sulla"  sono sostituite dalle
seguenti:   "verifica   le   condizioni   di   ",   le   parole:   "e
sull'applicazione"     sono    sostituite    dalle    seguenti:    "e
l'applicazione." ;
 b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis.  In  relazione  ai  lavori  affidati  in  subappalto, ove gli
apprestamenti,  gli  impianti  e le altre attivita' di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa
affidataria  corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza.
3-ter)  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente
articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e
i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".
 
          Nota all'art. 65:
             -  L'art.  97  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  97  (Obblighi  del  datore di lavoro dell'impresa
          affidataria).   -  1.  Il  datore  di  lavoro  dell'impresa
          affidataria  verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
          affidati   e  l'applicazione  delle  disposizioni  e  delle
          prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
             2.  Gli  obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le
          disposizioni  di  cui  all'art.  96, comma 2, sono riferiti
          anche  al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la
          verifica   dell'idoneita'   tecnico-professionale   si   fa
          riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.
             3.  Il  datore  di lavoro dell'impresa affidataria deve,
          inoltre:
              a)  coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e
          96;
              b)  verificare  la  congruenza  dei  piani operativi di
          sicurezza   (POS)  delle  imprese  esecutrici  rispetto  al
          proprio,   prima  della  trasmissione  dei  suddetti  piani
          operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
             3-bis.  In  relazione  ai lavori affidati in subappalto,
          ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita' di
          cui  al  punto  4  dell'allegato  XV siano effettuati dalle
          imprese  esecutrici,  l'impresa  affidataria corrisponde ad
          esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
             3-ter.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di cui al
          presente   articolo,   il  datore  di  lavoro  dell'impresa
          affidataria,  i  dirigenti  e  i  preposti devono essere in
          possesso di adeguata formazione.».