ART. 66
         (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) alinea,  dopo  le parole:"in possesso" sono inserite le seguenti:
"di uno";
 b) alla  lettera  a),  le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 245 del 19
ottobre  2000"  sono  sostituite dalle seguenti: "in data 28 novembre
2000,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001 ";
 c) alla  lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data
4  agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4
agosto  2000,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ".
2.  All'articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: "dai rispettivi
ordini  o  collegi  professionali"  sono  sostituite  dalle seguenti:
"dagli  ordini  o  collegi professionali" ed, in fine, e' aggiunto il
seguente  periodo:  "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui
all'allegato  XIV,  sono  fatti  salvi  gli  attestati rilasciati nel
rispetto  della  previgente  normativa a conclusione di corsi avviati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.".
3.  All'articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: "con i medesimi
contenuti  minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e
le  relative  modalita'  di  svolgimento  siano conformi all'allegato
XIV".
 
          Nota all'art. 66:
             -  Il  testo dell'art. 98 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             «Art.  98  (Requisiti professionali del coordinatore per
          la  progettazione  e  del coordinatore per l'esecuzione dei
          lavori).  -  1.  Il  coordinatore per la progettazione e il
          coordinatore  per  l'esecuzione dei lavori devono essere in
          possesso di uno dei seguenti requisiti:
              a)  laurea  magistrale conseguita in una delle seguenti
          classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
          al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
          data  16  marzo  2007, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
          laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
          da  25/S  a  38/S,  77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  in  data  28  novembre  2000,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
          gennaio  2001,  ovvero  corrispondente diploma di laurea ai
          sensi    del    decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  in data 5 maggio 2004,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 196 del 21 agosto
          2004,  nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
          committenti,   comprovante   l'espletamento   di  attivita'
          lavorativa  nel  settore  delle  costruzioni  per almeno un
          anno;
              b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9,
          L17,  L23,  di cui al predetto decreto ministeriale in data
          16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9,
          10,  4,  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e tecnologica in data 4 agosto
          2000,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione,
          da  parte  di  datori  di lavoro o committenti, comprovante
          l'espletamento  di  attivita'  lavorative nel settore delle
          costruzioni per almeno due anni;
              c)  diploma  di  geometra o perito industriale o perito
          agrario  o  agrotecnico,  nonche' attestazione, da parte di
          datori  di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
          di  attivita'  lavorativa nel settore delle costruzioni per
          almeno tre anni.
             2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  devono  essere,
          altresi',  in  possesso  di  attestato  di  frequenza,  con
          verifica  dell'apprendimento  finale,  a specifico corso in
          materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
          strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
          della  formazione  professionale,  o,  in  via alternativa,
          dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
          sociale,   dagli  ordini  o  collegi  professionali,  dalle
          universita',  dalle  associazioni  sindacali  dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori  o  dagli  organismi  paritetici
          istituiti   nel   settore   dell'edilizia.  Fermo  restando
          l'obbligo  di  aggiornamento  di cui all'allegato XIV, sono
          fatti  salvi  gli  attestati  rilasciati nel rispetto della
          previgente  normativa  a conclusione di corsi avviati prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto.».
             3.  I  contenuti,  le modalita' e la durata dei corsi di
          cui  al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
          cui all'allegato XIV.
             4.  L'attestato  di  cui al comma 2 non e' richiesto per
          coloro  che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
          tecnica  in  materia  di  sicurezza  nelle costruzioni, per
          almeno  cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
          incaricati  di pubblico servizio e per coloro che producano
          un  certificato  universitario attestante il superamento di
          un  esame  relativo ad uno specifico insegnamento del corso
          di  laurea  nel  cui  programma  siano presenti i contenuti
          minimi   di   cui   all'allegato   XIV,  o  l'attestato  di
          partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
          i  cui  programmi  e  le  relative modalita' di svolgimento
          siano  conformi  all'allegato  XIV.  L'attestato  di cui al
          comma  2  non  e' richiesto per coloro che sono in possesso
          della laurea magistrale LM-26.
             5.  Le  spese connesse all'espletamento dei corsi di cui
          al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
             6.  Le  regioni determinano la misura degli oneri per il
          funzionamento  dei  corsi  di  cui  al  comma  2,  da  esse
          organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».