ART. 67
         (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  100,  comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le
seguenti  parole:  "o  per  garantire la continuita' in condizioni di
emergenza  nell'erogazione  di  servizi essenziali per la popolazione
quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione" .
2.  All'articolo  100,  del  decreto,  e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori, se nominato,
assicura  l'attuazione  degli  obblighi a carico del datore di lavoro
dell'impresa  affidataria  previsti  dall'articolo  97, comma 3-bis e
3-ter.  Nel  campo  di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118,
comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".
 
          Nota all'art. 67:
             -  L'art.  100  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  100 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
          Il   piano   e'  costituito  da  una  relazione  tecnica  e
          prescrizioni  correlate  alla  complessita'  dell'opera  da
          realizzare  ed alle eventuali fasi critiche del processo di
          costruzione,  atte  a  prevenire  o ridurre i rischi per la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
          particolari  di  cui  all'allegato XI, nonche' la stima dei
          costi  di  cui  al  punto  4  dell'allegato XV. Il piano di
          sicurezza  e  coordinamento  (PSC)  e'  corredato da tavole
          esplicative   di  progetto,  relative  agli  aspetti  della
          sicurezza,     comprendenti    almeno    una    planimetria
          sull'organizzazione  del  cantiere e, ove la particolarita'
          dell'opera  lo  richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
          contenuti  minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
          e  l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
          definiti all'allegato XV.
             2.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e' parte
          integrante del contratto di appalto.
             3.  I  datori  di  lavoro  delle  imprese esecutrici e i
          lavoratori  autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
          nel  piano  di  cui  al  comma  1  e nel piano operativo di
          sicurezza.
             4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
          disposizione  dei rappresentanti per la sicurezza copia del
          piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
          di  sicurezza  almeno  dieci  giorni  prima dell'inizio dei
          lavori.
             5.  L'impresa  che  si aggiudica i lavori ha facolta' di
          presentare  al  coordinatore  per  l'esecuzione proposte di
          integrazione  al piano di sicurezza e di coordinamento, ove
          ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
          sulla  base  della  propria  esperienza.  In nessun caso le
          eventuali  integrazioni  possono  giustificare  modifiche o
          adeguamento dei prezzi pattuiti.
             6.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   ai   lavori  la  cui  esecuzione  immediata  e'
          necessaria   per   prevenire   incidenti  imminenti  o  per
          organizzare  urgenti  misure di salvataggio o per garantire
          la  continuita'  in condizioni di emergenza nell'erogazione
          di  servizi  essenziali  per  la popolazione quali corrente
          elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
             6-bis.  Il  committente o il responsabile dei lavori, se
          nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del
          datore   di   lavoro   dell'impresa   affidataria  previsti
          dall'art.   97,   comma   3-bis   e  3-ter.  Nel  campo  di
          applicazione  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n.
          163,  e  successive  modificazioni,  si applica l'art. 118,
          comma    4,   secondo   periodo,   del   medesimo   decreto
          legislativo.».