ART. 69
         (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  106,  comma 1,  del  decreto,  nell'alinea, dopo le
parole:  "presente  capo" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione
delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,".
 
          Nota all'art. 69:
             -  L'art.  106  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  106 (Attivita' escluse). - 1. Le disposizioni del
          presente   capo,  ad  esclusione  delle  sole  disposizioni
          relative ai lavori in quota, non si applicano:
              a)  ai  lavori  di  prospezione, ricerca e coltivazione
          delle sostanze minerali;
              b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
          e  stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel
          territorio   nazionale,   nel  mare  territoriale  e  nella
          piattaforma  continentale  e  nelle  altre aree sottomarine
          comunque soggette ai poteri dello Stato;
              c) ai lavori svolti in mare.».