ART. 69 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 106, comma 1, del decreto, nell'alinea, dopo le parole: "presente capo" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,".
Nota all'art. 69: - L'art. 106 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 106 (Attivita' escluse). - 1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.».