ART. 7
          (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  8,  comma 6,  del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) alla  lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:
"anche in un'ottica di genere";
 b) alla  lettera  c)  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
delle lavoratrici";
 c) dopo  la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) i dati degli
infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.".
 
          Note all'art. 7:
             -  L'art.  8  del  citato  decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   8   (Sistema   informativo   nazionale   per  la
          prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro). - 1. E' istituito il
          Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
          luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire  dati  utili  per
          orientare,  programmare, pianificare e valutare l'efficacia
          della  attivita'  di  prevenzione  degli  infortuni e delle
          malattie   professionali,   relativamente   ai   lavoratori
          iscritti  e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e
          per  indirizzare  le  attivita'  di  vigilanza,  attraverso
          l'utilizzo  integrato  delle informazioni disponibili negli
          attuali  sistemi  informativi, anche tramite l'integrazione
          di   specifici  archivi  e  la  creazione  di  banche  dati
          unificate.
             2.   Il  Sistema  informativo  di  cui  al  comma  1  e'
          costituito  dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,   dal   Ministero   della  salute,  dal  Ministero
          dell'interno,  dalle  regioni  e dalle province autonome di
          Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL,
          con  il  contributo del Consiglio nazionale dell'economia e
          del  lavoro  (CNEL).  Allo sviluppo del medesimo concorrono
          gli  organismi  paritetici  e  gli  istituti  di  settore a
          carattere  scientifico, ivi compresi quelli che si occupano
          della salute delle donne.
             3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica
          del  SINP  e,  a tale fine, e' titolare del trattamento dei
          dati,  secondo  quanto  previsto dal decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196.
             4.   Con   decreto  dei  Ministri  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,   acquisito  il  parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da adottarsi
          entro  180  giorni  dalla  data  dell'entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo,  vengono definite le regole
          tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP,
          nonche'  le regole per il trattamento dei dati. Tali regole
          sono  definite  nel rispetto di quanto previsto dal decreto
          legislativo  7  marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
          integrato  dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
          dei   contenuti   del  Protocollo  di  intesa  sul  Sistema
          informativo  nazionale  integrato  per  la  prevenzione nei
          luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
          le  speciali  modalita'  con  le quali le forze armate e le
          forze   di   polizia  partecipano  al  sistema  informativo
          relativamente  alle attivita' operative e addestrative. Per
          tale  finalita'  e'  acquisita  l'intesa dei Ministri della
          difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
             5.  La  partecipazione  delle  parti  sociali al Sistema
          informativo  avviene  attraverso la periodica consultazione
          in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b),
          c) e d) del comma 6.
             6.  I  contenuti  dei  flussi  informativi devono almeno
          riguardare:
              a) il quadro produttivo ed occupazionale;
              b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
              c)  il  quadro  di  salute e sicurezza dei lavoratori e
          delle lavoratrici;
              d)  il  quadro  degli  interventi  di prevenzione delle
          istituzioni preposte;
              e)  il  quadro  degli  interventi  di  vigilanza  delle
          istituzioni preposte;
              e-bis)   i   dati   degli  infortuni  sotto  la  soglia
          indennizzabile dell'INAIL.
             7.   La  diffusione  delle  informazioni  specifiche  e'
          finalizzata  al  raggiungimento  di obiettivi di conoscenza
          utili  per  le  attivita'  dei soggetti destinatari e degli
          enti  utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
          destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
             8.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate   dalle   amministrazioni  di  cui  al  comma  2
          utilizzando  le  ordinarie  risorse personali, economiche e
          strumentali in dotazione.».