ART. 71
         (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  111,  comma 8,  del  decreto, le parole: "lavori in
quota"  sono sostituite dalle seguenti: "cantieri temporanei e mobili
e ai lavori in quota".
 
          Nota all'art. 71:
             -  L'art.  111  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  111  (Obblighi  del  datore di lavoro nell'uso di
          attrezzature  per  lavori  in  quota).  -  1.  Il datore di
          lavoro,  nei  casi  in cui i lavori temporanei in quota non
          possono  essere  eseguiti  in  condizioni di sicurezza e in
          condizioni  ergonomiche  adeguate  a  partire  da  un luogo
          adatto  allo  scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu'
          idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure,
          in conformita' ai seguenti criteri:
              a)  priorita'  alle  misure  di  protezione  collettiva
          rispetto alle misure di protezione individuale;
              b)  dimensioni  delle attrezzature di lavoro confacenti
          alla  natura  dei  lavori  da eseguire, alle sollecitazioni
          prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
             2.  Il  datore  di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di
          sistema  di  accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
          in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e
          alla  durata  dell'impiego.  Il sistema di accesso adottato
          deve   consentire   l'evacuazione   in   caso  di  pericolo
          imminente.   Il  passaggio  da  un  sistema  di  accesso  a
          piattaforme,  impalcati,  passerelle  e  viceversa non deve
          comportare rischi ulteriori di caduta.
             3.  Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata
          una  scala  a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
          casi   in   cui  l'uso  di  altre  attrezzature  di  lavoro
          considerate  piu'  sicure  non  e' giustificato a causa del
          limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
          oppure  delle  caratteristiche  esistenti  dei siti che non
          puo' modificare.
             4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati
          sistemi  di  accesso e di posizionamento mediante funi alle
          quali  il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in
          circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
          risulta  che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni
          di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
          considerata  piu'  sicura non e' giustificato a causa della
          breve  durata  di impiego e delle caratteristiche esistenti
          dei  siti  che  non  puo'  modificare.  Lo stesso datore di
          lavoro  prevede  l'impiego  di un sedile munito di appositi
          accessori  in  funzione  dell'esito  della  valutazione dei
          rischi  ed,  in  particolare, della durata dei lavori e dei
          vincoli di carattere ergonomico.
             5.  Il  datore  di  lavoro,  in  relazione  al  tipo  di
          attrezzature   di   lavoro   adottate   in  base  ai  commi
          precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi
          per  i  lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
          prevedendo,  ove necessario, l'installazione di dispositivi
          di  protezione  contro  le  cadute.  I predetti dispositivi
          devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
          da  evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
          quota  e  da  prevenire,  per  quanto  possibile, eventuali
          lesioni   dei   lavoratori.  I  dispositivi  di  protezione
          collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
          soltanto  nei  punti in cui sono presenti scale a pioli o a
          gradini.
             6.  Il  datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di
          un  lavoro  di  natura  particolare richiede l'eliminazione
          temporanea  di  un  dispositivo  di  protezione  collettiva
          contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
          efficaci.  Il  lavoro  e'  eseguito previa adozione di tali
          misure.    Una    volta    terminato    definitivamente   o
          temporaneamente  detto  lavoro  di  natura  particolare,  i
          dispositivi  di  protezione  collettiva  contro  le  cadute
          devono essere ripristinati.
             7.  Il  datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
          quota  soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
          in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
             8.  Il  datore  di  lavoro dispone affinche' sia vietato
          assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche
          ai  lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai
          lavori in quota.».