ART. 72
         (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   115   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "sistemi di protezione"
sono  inserite  le  seguenti:  "idonei per l'uso specifico" e dopo le
parole:  "presenti  contemporaneamente,"  sono  inserite le seguenti:
"conformi alle norme tecniche,";
 b) il comma 2 e' abrogato;
 c) al   comma 3  le  parole:  "Il  cordino"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il sistema di protezione".
 
          Nota all'art. 72:
             -L'art.  115  del  citato  decreto legislativo n. 81 del
          2008 come modificato dal presente decreto e' il seguente:
             «Art.  115  (Sistemi  di  protezione  contro  le  cadute
          dall'alto).  -  1.  Nei  lavori  in quota qualora non siano
          state attuate misure di protezione collettiva come previsto
          all'art.  111,  comma  1,  lettera  a), e' necessario che i
          lavoratori  utilizzino  idonei sistemi di protezione idonei
          per  l'uso  specifico  composti  da  diversi  elementi, non
          necessariamente  presenti  contemporaneamente conformi alle
          norme tecniche, quali i seguenti:
              a) assorbitori di energia;
              b) connettori;
              c) dispositivo di ancoraggio;
              d) cordini;
              e) dispositivi retrattili;
              f) guide o linee vita flessibili;
              g) guide o linee vita rigide;
              h) imbracature.
             2. (Abrogato).
             3.  Il  sistema  di  protezione  deve essere assicurato,
          direttamente  o mediante connettore lungo una guida o linea
          vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
             4.  Nei  lavori su pali il lavoratore deve essere munito
          di  ramponi  o  mezzi  equivalenti  e di idoneo dispositivo
          anticaduta.».