ART. 72 (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "sistemi di protezione" sono inserite le seguenti: "idonei per l'uso specifico" e dopo le parole: "presenti contemporaneamente," sono inserite le seguenti: "conformi alle norme tecniche,"; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3 le parole: "Il cordino" sono sostituite dalle seguenti: "Il sistema di protezione".
Nota all'art. 72: -L'art. 115 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 come modificato dal presente decreto e' il seguente: «Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). - 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'art. 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. (Abrogato). 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.».