ART. 73
         (Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: "Quando occorre
effettuare  "  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare".
2.  All'articolo  117, comma 2, del decreto, dopo le parole: "e delle
tensioni  presenti",  sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque
la  distanza  di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
all'allegato   IX  o  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  delle
pertinenti norme tecniche".
 
          Nota all'art. 73:
             -  L'art.  117  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  117 (Lavori in prossimita' di parti attive). - 1.
          Ferme  restando  le disposizioni di cui all'art. 83, quando
          occorre   effettuare   lavori   in   prossimita'  di  linee
          elettriche  o  di  impianti  elettrici con parti attive non
          protette  o  che  per  circostanze  particolari  si debbano
          ritenere  non  sufficientemente protette, ferme restando le
          norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle
          seguenti precauzioni:
              a)  mettere  fuori  tensione  ed  in sicurezza le parti
          attive per tutta la durata dei lavori;
              b)   posizionare   ostacoli   rigidi   che  impediscano
          l'avvicinamento alle parti attive;
              c)  tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
          apparecchi   di   sollevamento,   ponteggi  ed  ogni  altra
          attrezzatura a distanza di sicurezza.
             2.  La  distanza  di  sicurezza deve essere tale che non
          possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per
          le   persone  tenendo  conto  del  tipo  di  lavoro,  delle
          attrezzature  usate e delle tensioni presenti e comunque la
          distanza  di  sicurezza non deve essere inferiore ai limiti
          di    cui   all'allegato   IX   o   a   quelli   risultanti
          dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.».