ART. 75
         (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  119  del  decreto,  dopo il comma 7, e' aggiunto il
seguente:  "7-bis.  Il  sollevamento  di  materiale  dagli scavi deve
essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".
 
          Nota all'art. 75:
             -  L'art.  119  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 119 (Pozzi, scavi e cunicoli). - 1. Nello scavo di
          pozzi  e  di  trincee  profondi  piu'  di m 1,50, quando la
          consistenza  del  terreno  non  dia sufficiente garanzia di
          stabilita',  anche in relazione alla pendenza delle pareti,
          si  deve  provvedere,  man  mano che procede lo scavo, alla
          applicazione delle necessarie armature di sostegno.
             2.   Le  tavole  di  rivestimento  delle  pareti  devono
          sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
             3.  Nello  scavo  dei  cunicoli, a meno che si tratti di
          roccia  che  non  presenti  pericolo  di  distacchi, devono
          predisporsi  idonee  armature  per evitare franamenti della
          volta   e   delle  pareti.  Dette  armature  devono  essere
          applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la
          loro  rimozione  puo'  essere  effettuata  in  relazione al
          progredire del rivestimento in muratura.
             4.  Idonee armature e precauzioni devono essere adottate
          nelle  sottomurazioni  e  quando  in vicinanza dei relativi
          scavi  vi  siano  fabbriche  o  manufatti le cui fondazioni
          possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
             5.  Nella infissione di pali di fondazione devono essere
          adottate   misure   e   precauzioni  per  evitare  che  gli
          scuotimenti  del  terreno  producano  lesioni  o danni alle
          opere vicine con pericolo per i lavoratori.
             6.  Nei  lavori  in pozzi di fondazione profondi oltre 3
          metri  deve  essere  disposto,  a  protezione  degli operai
          addetti   allo  scavo  ed  all'asportazione  del  materiale
          scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio
          della benna.
             7.  Nei  pozzi  e  nei cunicoli deve essere prevista una
          adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono
          essere  tali  da  permettere  il  recupero di un lavoratore
          infortunato privo di sensi.
             7-bis.  Il  sollevamento  di  materiale dagli scavi deve
          essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato
          XVIII.».