ART. 76
         (Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  Dopo  l'articolo  121 del decreto la rubrica della sezione IV del
capo  II  del  titolo  IV  e'  sostituita dalla seguente: "Sezione IV
Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.".