ART. 77 (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".
Nota all'art. 77: - L'art. 122 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali). - 1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.».