ART. 77
         (Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che
sono  eseguiti  ad  un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle
seguenti:  "Nei  lavori  in  quota"  e  le  parole: "al punto 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".
 
          Nota all'art. 77:
             -  L'art.  122  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  122  (Ponteggi  ed opere provvisionali). - 1. Nei
          lavori  in  quota,  devono  essere  adottate,  seguendo  lo
          sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi
          o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
          eliminare  i  pericoli  di  caduta  di  persone  e  di cose
          conformemente  ai  punti  2,  3.1,  3.2 e 3.3 dell'allegato
          XVIII.».