ART. 78
         (Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  125,  del  decreto,  il  comma 4  e' sostituito dal
seguente:  "4.  L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20
l'ultimo  impalcato;  dalla  parte interna dei montanti devono essere
applicati  correnti  e  tavola fermapiede a protezione esclusivamente
dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".
 
          Nota all'art. 78:
             -  L'art.  125  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  125(Disposizione  dei  montanti). - 1. I montanti
          devono  essere  costituiti  con  elementi accoppiati, i cui
          punti  di  sovrapposizione  devono  risultare  sfalsati  di
          almeno   un  metro;  devono  altresi'  essere  verticali  o
          leggermente inclinati verso la costruzione.
             2.  Per  le  impalcature fino ad 8 metri di altezza sono
          ammessi  montanti  singoli in un sol pezzo; per impalcature
          di  altezza  superiore,  soltanto  per gli ultimi 7 metri i
          montanti possono essere ad elementi singoli.
             3.   Il  piede  dei  montanti  deve  essere  solidamente
          assicurato  alla  base  di appoggio o di infissione in modo
          che  sia  impedito  ogni  cedimento  in  senso verticale ed
          orizzontale.
             4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20
          l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono
          essere  applicati correnti e tavola fermapiede a protezione
          esclusivamente   dei  lavoratori  che  operano  sull'ultimo
          impalcato.
             5.  La  distanza  tra  due montanti consecutivi non deve
          essere  superiore  a  m  3,60;  puo'  essere consentita una
          maggiore  distanza  quando  cio'  sia richiesto da evidenti
          motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la
          sicurezza  del  ponteggio risulti da un progetto redatto da
          un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di
          stabilita'.
             6.  Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
          costruzione  almeno  in corrispondenza ad ogni due piani di
          ponteggio  e  ad  ogni  due  montanti,  con disposizione di
          ancoraggi a rombo o di pari efficacia.».