ART. 79
         (Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)
All'articolo  128,  comma 2,  del  decreto,  dopo  le  parole: "ponti
   sospesi," sono inserite le seguenti: "per le torri di carico,";
 
          Nota all'art. 79:
             -  L'art.  128  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  128  (Sottoponti).  - 1. Gli impalcati e ponti di
          servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
          come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
             2.  La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per
          i  ponti  sospesi  per  le  torri  di carico, per i ponti a
          sbalzo  e  quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e
          di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.».