ART. 80
         (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo  136,  comma 4,  del  decreto,  la  lettera  d)  e'
soppressa.
 
          Nota all'art. 80:
             -  L'art.  136  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  136  (Montaggio e smontaggio). - 1. Nei lavori in
          quota  il  datore  di lavoro provvede a redigere a mezzo di
          persona  competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
          (Pi.M.U.S.),  in  funzione della complessita' del ponteggio
          scelto,  con  la  valutazione delle condizioni di sicurezza
          realizzate  attraverso  l'adozione  degli specifici sistemi
          utilizzati  nella  particolare  realizzazione e in ciascuna
          fase  di lavoro prevista. Tale piano puo' assumere la forma
          di  un  piano  di  applicazione  generalizzata integrato da
          istruzioni  e  progetti  particolareggiati  per  gli schemi
          speciali   costituenti   il   ponteggio,   ed  e'  messo  a
          disposizione  del  preposto addetto alla sorveglianza e dei
          lavoratori interessati.
             2.  Nel  serraggio di piu' aste concorrenti in un nodo i
          giunti  devono  essere  collocati strettamente l'uno vicino
          all'altro.
             3.  Per  ogni piano di ponte devono essere applicati due
          correnti, di cui uno puo' fare parte del parapetto.
             4. Il datore di lavoro assicura che:
              a)  lo  scivolamento  degli  elementi di appoggio di un
          ponteggio  e'  impedito tramite fissaggio su una superficie
          di  appoggio,  o con un dispositivo antiscivolo, oppure con
          qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
              b)  i  piani  di posa dei predetti elementi di appoggio
          hanno una capacita' portante sufficiente;
              c) il ponteggio e' stabile;
              d) (soppressa);
              e)  le  dimensioni,  la  forma  e la disposizione degli
          impalcati  di  un  ponteggio  sono  idonee  alla natura del
          lavoro  da  eseguire,  adeguate  ai carichi da sopportare e
          tali   da   consentire   un'esecuzione  dei  lavori  e  una
          circolazione sicure;
              f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da
          impedire  lo  spostamento degli elementi componenti durante
          l'uso,  nonche'  la  presenza di spazi vuoti pericolosi fra
          gli   elementi   che   costituiscono   gli  impalcati  e  i
          dispositivi  verticali  di  protezione collettiva contro le
          cadute.
             5.  Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti
          di  ponteggio  non pronte per l'uso, in particolare durante
          le  operazioni  di  montaggio, smontaggio o trasformazione,
          mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e
          delimitandole   con   elementi  materiali  che  impediscono
          l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
             6.  Il  datore  di  lavoro assicura che i ponteggi siano
          montati,   smontati   o   trasformati   sotto   la  diretta
          sorveglianza   di   un   preposto,   a   regola   d'arte  e
          conformemente  al  Pi.M.U.S.,  ad  opera  di lavoratori che
          hanno  ricevuto  una  formazione  adeguata  e  mirata  alle
          operazioni previste.
             7.  La  formazione  di  cui  al  comma  6  ha  carattere
          teorico-pratico e deve riguardare:
              a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
          trasformazione del ponteggio;
              b)  la  sicurezza  durante  le operazioni di montaggio,
          smontaggio  o  trasformazione del ponteggio con riferimento
          alla legislazione vigente;
              c)  le  misure  di  prevenzione dei rischi di caduta di
          persone o di oggetti;
              d)  le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
          condizioni  meteorologiche  pregiudizievoli  alla sicurezza
          del ponteggio;
              e) le condizioni di carico ammissibile;
              f)  qualsiasi  altro rischio che le suddette operazioni
          di   montaggio,   smontaggio   o   trasformazione   possono
          comportare.
             8.  I  soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
          requisiti  minimi  di  validita'  dei  corsi sono riportati
          nell'allegato XXI.».