ART. 82
         (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  138,  comma 2,  del  decreto,  il  numero:  "30" e'
sostituito dal seguente: "20".
2. All'articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole:
"o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) e' soppressa.
 
          Nota all'art. 82:
             -  L'art.  138  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  138  (Norme  particolari).  -  1.  Le  tavole che
          costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che
          non possano scivolare sui traversi metallici.
             2.  E'  consentito un distacco delle tavole del piano di
          calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
             3.  E'  fatto  divieto di gettare dall'alto gli elementi
          del ponteggio.
             4.  E'  fatto  divieto  di  salire  e  scendere  lungo i
          montanti.
             5.  Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono,
          in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi
          in legno. Sono ammesse deroghe:
              a)  alla  disposizione  di cui all'art. 125, comma 4, a
          condizione  che  l'altezza  dei montanti superi di almeno 1
          metro l'ultimo impalcato;
              b)  alla  disposizione  di cui all'art. 126, comma 1, a
          condizione  che l'altezza del parapetto sia non inferiore a
          95 cm rispetto al piano di calpestio;
              c)  alla  disposizione  di cui all'art. 126, comma 1, a
          condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a
          15 cm rispetto al piano di calpestio;
              d) (soppressa).».