ART. 82 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: "30" e' sostituito dal seguente: "20". 2. All'articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) e' soppressa.
Nota all'art. 82: - L'art. 138 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 138 (Norme particolari). - 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'art. 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) alla disposizione di cui all'art. 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'art. 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; d) (soppressa).».