ART. 83 (Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 139, comma 1, del decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.".
Nota all'art. 83: -Il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 139 (Ponti su cavalletti). - 1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.».