ART. 83
         (Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  139, comma 1, del decreto, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "I  ponti su cavalletti devono essere conformi ai
requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.".
 
          Nota all'art. 83:
             -Il  testo  dell'art. 139 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             «Art.  139  (Ponti  su  cavalletti).  -  1.  I  ponti su
          cavalletti  non  devono  aver altezza superiore a metri 2 e
          non  devono  essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I
          ponti  su  cavalletti  devono  essere conformi ai requisiti
          specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.».