ART. 85 (Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 148 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.".
Nota all'art. 85: - L'art. 148 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 148 (Lavori speciali). - 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita' delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.».