ART. 85
         (Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  148  del  decreto,  il  comma 1  e'  sostituito dal
seguente:  "1.  Prima  di  procedere  alla  esecuzione  di  lavori su
lucernari,  tetti,  coperture  e  simili, fermo restando l'obbligo di
predisporre  misure  di  protezione collettiva, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.".
 
          Nota all'art. 85:
             -  L'art.  148  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  148  (Lavori  speciali).  - 1. Prima di procedere
          alla  esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e
          simili,  fermo  restando l'obbligo di predisporre misure di
          protezione  collettiva,  deve  essere  accertato che questi
          abbiano  resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
          operai e dei materiali di impiego.
             2.  Nel  caso  in cui sia dubbia tale resistenza, devono
          essere  adottati i necessari apprestamenti atti a garantire
          la incolumita' delle persone addette, disponendo, a seconda
          dei  casi,  tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
          uso   di   idonei  dispositivi  di  protezione  individuale
          anticaduta.».