ART. 9
         (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   11   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) al  comma 1,  lettera  a),  dopo  la parola: "finanziamento" sono
inserite  le  seguenti: ", da parte dell'INAIL e previo trasferimento
delle  necessarie  risorse  da  parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ";
 b) al  comma 1,  lettera  b),  dopo la parola: "finanziamento", sono
inserite  le seguenti: ", da parte dell'INAIL e delle regioni, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";
 c) al  comma 1,  lettera  c),  dopo la parola: "finanziamento", sono
inserite  le  seguenti:  ",  da  parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca.,  previo  trasferimento  delle
necessarie  risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali,";
 d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto  delle  proprie  competenze  e con l'utilizzo appropriato di
risorse  gia'  disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la
diffusione  di  soluzioni  tecnologiche  o  organizzative avanzate in
materia  di  salute  e  sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici
protocolli  di  intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e
l'INAIL.   Ai   fini   della   riduzione  del  tasso  dei  premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo 23
febbraio  2000,  n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui
al   comma 1   del   predetto   articolo  3,  si  tiene  anche  conto
dell'adozione  , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche
o   organizzative   di   cui   al   precedente   periodo,  verificate
dall'INAIL.";
 e) al comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  l'INAIL"  sono sostituite dalle seguenti: "L'INAIL finanzia
con  risorse  proprie,  anche  nell'ambito  della  bilateralita' e di
protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela
degli  invalidi  del  lavoro,"  ed  e'  aggiunto  infine  il seguente
periodo:   "L'INAIL   svolge  tali  compiti  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
 f) dopo  il  comma 5  e'  inserito  il  seguente: "5-bis. Al fine di
garantire  il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure
necessarie  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n. 1124,  e  successive  modificazioni,  l'INAIL  puo'
provvedere  utilizzando  servizi  pubblici e privati, d'intesa con le
regioni  interessate.  L'INAIL  svolge  tali  compiti  con le risorse
finanziarie  disponibili a legislazione vigente e senza incremento di
oneri per le imprese.".
 
          Note all'art. 9:
             -  L'art.  11  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  11  (Attivita'  promozionali).  -  1. Nell'ambito
          della   Commissione  consultiva  di  cui  all'art.  6  sono
          definite,  in  coerenza  con  gli indirizzi individuati dal
          Comitato di cui all'art. 5, le attivita' promozionali della
          cultura  e  delle  azioni  di  prevenzione  con riguardo in
          particolare a:
              a)   finanziamento,   da   parte  dell'INAIL  e  previo
          trasferimento   delle   necessarie  risorse  da  parte  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di progetti di investimento in materia di salute e
          sicurezza  sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro
          imprese;  per  l'accesso  a  tali finanziamenti deve essere
          garantita la semplicita' delle procedure;
             b)  finanziamento,  da parte dell'INAIL e delle regioni,
          previo  trasferimento delle necessarie risorse da parte del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle
          piccole,  medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
          all'art. 52, comma 1, lettera b);
             c)     finanziamento,    da    parte    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, previo
          trasferimento   delle   necessarie  risorse  da  parte  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,   delle   attivita'   degli  istituti  scolastici,
          universitari  e  di  formazione  professionale  finalizzata
          all'inserimento    in    ogni   attivita'   scolastica   ed
          universitaria,   nelle   istituzioni  dell'alta  formazione
          artistica  e  coreutica  e  nei  percorsi  di  istruzione e
          formazione  professionale  di  specifici percorsi formativi
          interdisciplinari  alle diverse materie scolastiche volti a
          favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della
          sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
             2.  Ai  finanziamenti  di cui al comma 1 si provvede con
          oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui all'art. 1, comma
          7-bis,  della  legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
          dall'art.  2,  comma  533, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze,   dell'istruzione   e   dell'universita'  e  della
          ricerca,  acquisito  il  parere della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di Bolzano, si provvede al riparto
          annuale  delle risorse tra le attivita' di cui alle lettere
          a),  b)  e  c) del comma 1 e dell'art. 52, comma 2, lettera
          d).
             3.  Le  amministrazioni centrali e le regioni e province
          autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
          competenze,  concorrono alla programmazione e realizzazione
          di  progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul
          lavoro, attraverso modalita' operative da definirsi in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo.  Alla  realizzazione e allo
          sviluppo  di quanto previsto nel periodo precedente possono
          altresi'  concorrere  le  parti  sociali,  anche mediante i
          fondi interprofessionali.
             3-bis.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e
          Bolzano,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze  e  con
          l'utilizzo   appropriato   di   risorse  gia'  disponibili,
          finanziano  progetti  diretti  a  favorire la diffusione di
          soluzioni  tecnologiche o organizzative avanzate in materia
          di  salute  e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici
          protocolli   di  intesa  tra  parti  sociali,  o  gli  enti
          bilaterali,  e  l'INAIL.  Ai fini della riduzione del tasso
          dei  premi  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul
          lavoro  e  le  malattie professionali di cui all'art. 3 del
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando
          la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto art.
          3,  si  tiene  anche  conto  dell'adozione,  da parte delle
          imprese,  delle  soluzioni  tecnologiche o organizzative di
          cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.
             4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura
          della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e' facolta' degli
          istituti   scolastici,   universitari   e   di   formazione
          professionale  inserire  in  ogni  attivita'  scolastica ed
          universitaria   nelle   istituzioni   dell'alta  formazione
          artistica  e  coreutica  e  nei  percorsi  di  istruzione e
          formazione      professionale,      percorsi      formativi
          interdisciplinari    alle   diverse   materie   scolastiche
          ulteriori  rispetto  a  quelli  disciplinati  dal  comma 1,
          lettera  c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
          e'   svolta   nell'ambito   e   nei  limiti  delle  risorse
          disponibili degli istituti.
             5.   L'INAIL   finanzia   con   risorse  proprie,  anche
          nell'ambito  della  bilateralita'  e  di  protocolli con le
          parti  sociali  e le associazioni nazionali di tutela degli
          invalidi   del   lavoro  con  progetti  di  investimento  e
          formazione  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro
          rivolti  in particolare alle piccole, medie e micro imprese
          e  progetti  volti  a  sperimentare  soluzioni innovative e
          strumenti  di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
          principi   di   responsabilita'   sociale   delle  imprese.
          Costituisce   criterio   di   priorita'  per  l'accesso  al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera v). L'INAIL
          svolge  tali  compiti  con  le risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.
             5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati
          e  tecnopatici  a  tutte  le  cure  necessarie ai sensi del
          decreto  del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
          1124,  e  successive modificazioni, l'INAIL puo' provvedere
          utilizzando  servizi  pubblici  e  privati, d'intesa con le
          regioni  interessate.  L'INAIL  svolge  tali compiti con le
          risorse  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente e
          senza incremento di oneri per le imprese.
             6.  Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le
          amministrazioni      pubbliche     promuovono     attivita'
          specificamente  destinate  ai  lavoratori  immigrati o alle
          lavoratrici,  finalizzate  a migliorare i livelli di tutela
          dei medesimi negli ambienti di lavoro.
             7.  In  sede  di  prima  applicazione, per il primo anno
          dall'entrata  in vigore del presente decreto, le risorse di
          cui  all'art. 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n.
          123, come introdotto dall'art. 2, comma 533, della legge 24
          dicembre   2007,   n.  244,  sono  utilizzate,  secondo  le
          priorita',  ivi  compresa  una  campagna  straordinaria  di
          formazione,  stabilite,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore  del  presente decreto, con accordo adottato, previa
          consultazione  delle  parti  sociali, in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.».