ART. 97
         (Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  190  del  decreto,  dopo il comma 5 e' aggiunto, in
fine, il seguente:
"5-bis.  L'emissione  sonora  di  attrezzature  di lavoro, macchine e
impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a
livelli  di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui
validita'  e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di
cui  all'articolo  6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.".
 
          Nota all'art. 97:
             -  L'art.  190  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 190 (Valutazione del rischio). - 1. Nell'ambito di
          quanto  previsto  dall'art. 181, il datore di lavoro valuta
          l'esposizione  dei  lavoratori  al rumore durante il lavoro
          prendendo in considerazione in particolare:
              a)  il  livello,  il tipo e la durata dell'esposizione,
          ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
              b)  i valori limite di esposizione e i valori di azione
          di cui all'art. 189;
              c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
          lavoratori   particolarmente   sensibili   al  rumore,  con
          particolare  riferimento  alle  donne  in  gravidanza  e  i
          minori;
              d)  per  quanto  possibile a livello tecnico, tutti gli
          effetti  sulla  salute e sicurezza dei lavoratori derivanti
          da  interazioni  fra rumore e sostanze ototossiche connesse
          con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
              e)  tutti  gli  effetti  indiretti sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori  risultanti  da  interazioni fra
          rumore  e  segnali  di avvertimento o altri suoni che vanno
          osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
              f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
          costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle
          vigenti disposizioni in materia;
              g)  l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative
          progettate per ridurre l'emissione di rumore;
              h)  il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione al
          rumore  oltre  l'orario di lavoro normale, in locali di cui
          e' responsabile;
              i)   le   informazioni   raccolte   dalla  sorveglianza
          sanitaria,   comprese,   per   quanto   possibile,   quelle
          reperibili nella letteratura scientifica;
              l)  la  disponibilita'  di  dispositivi  di  protezione
          dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
             2.  Se,  a  seguito della valutazione di cui al comma 1,
          puo'  fondatamente  ritenersi  che  i  valori  inferiori di
          azione  possono essere superati, il datore di lavoro misura
          i  livelli  di  rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
          risultati sono riportati nel documento di valutazione.
             3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere
          adeguati  alle caratteristiche del rumore da misurare, alla
          durata  dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le
          indicazioni  delle  norme  tecniche.  I  metodi  utilizzati
          possono    includere    la    campionatura,   purche'   sia
          rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
             4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo,
          il  datore  di  lavoro  tiene  conto  dell'incertezza delle
          misure determinate secondo la prassi metrologica.
             5.  La valutazione di cui al comma 1 individua le misure
          di  prevenzione  e  protezione  necessarie  ai  sensi degli
          articoli  192,  193,  194,  195  e 196 ed e' documentata in
          conformita' all'art. 28, comma 2.
             5-bis.  L'emissione  sonora  di  attrezzature di lavoro,
          macchine  e impianti puo' essere stimata in fase preventiva
          facendo   riferimento   a   livelli   di   rumore  standard
          individuati  da  studi  e  misurazioni  la cui validita' e'
          riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui
          all'art. 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
          riferimento.».