ART. 98
         (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  192,  comma 2, del decreto, la parola: "inferiori" e'
sostituita dalla seguente: "superiori".
 
          Nota all'art. 98:
             -  L'art.  192  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  192  (Misure  di  prevenzione e protezione). - 1.
          Fermo  restando quanto previsto dall'art. 182, il datore di
          lavoro  elimina  i  rischi alla fonte o li riduce al minimo
          mediante le seguenti misure:
              a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
          minore esposizione al rumore;
              b)  scelta  di  attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
          conto  del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
          possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai
          lavoratori  attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di
          cui  al  titolo  III,  il  cui  obiettivo  o  effetto e' di
          limitare l'esposizione al rumore;
              c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
          di lavoro;
              d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
          delle  attrezzature  di lavoro in modo da ridurre al minimo
          la loro esposizione al rumore;
             e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
               1)   del   rumore   trasmesso  per  via  aerea,  quali
          schermature,   involucri   o  rivestimenti  realizzati  con
          materiali fonoassorbenti;
               2)   del   rumore   strutturale,   quali   sistemi  di
          smorzamento o di isolamento;
              f)    opportuni   programmi   di   manutenzione   delle
          attrezzature  di  lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
          sul posto di lavoro;
              g)   riduzione   del   rumore   mediante  una  migliore
          organizzazione  del  lavoro attraverso la limitazione della
          durata  e  dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di
          orari  di  lavoro  appropriati,  con sufficienti periodi di
          riposo.
             2.  Se  a  seguito  della  valutazione dei rischi di cui
          all'art.  190 risulta che i valori superiori di azione sono
          superati,  il  datore  di  lavoro  elabora  ed  applica  un
          programma  di  misure  tecniche  e  organizzative  volte  a
          ridurre    l'esposizione   al   rumore,   considerando   in
          particolare le misure di cui al comma 1.
             3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
          esposti  ad  un  rumore al di sopra dei valori superiori di
          azione  sono  indicati da appositi segnali. Dette aree sono
          inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove
          cio'  sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio
          di esposizione.
             4.  Nel  caso  in cui, data la natura dell'attivita', il
          lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi
          a  disposizione  dal  datore di lavoro, il rumore in questi
          locali  e'  ridotto  a  un  livello compatibile con il loro
          scopo e le loro condizioni di utilizzo.».