ART. 99
         (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo  193,  comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un
livello  di  rischio  uguale  od  inferiore  ai  livelli inferiori di
azione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e comunque rispettano le
prestazioni richieste dalle normative tecniche".
 
          Nota all'art. 99:
             -  L'art.  193  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   193   (Uso   dei   dispositivi   di   protezione
          individuali).  -  1.  In  ottemperanza  a  quanto  disposto
          dall'art. 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei
          casi  in  cui  i  rischi  derivanti  dal rumore non possono
          essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di
          cui  all'art.  192,  fornisce  i  dispositivi di protezione
          individuali   per   l'udito   conformi   alle  disposizioni
          contenute   nel  titolo  III,  capo  II,  e  alle  seguenti
          condizioni:
              a)  nel  caso  in  cui l'esposizione al rumore superi i
          valori  inferiori  di  azione  il  datore di lavoro mette a
          disposizione   dei  lavoratori  dispositivi  di  protezione
          individuale dell'udito;
              b)  nel  caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o
          al  di  sopra  dei  valori  superiori di azione esige che i
          lavoratori   utilizzino   i   dispositivi   di   protezione
          individuale dell'udito;
              c)   sceglie   dispositivi  di  protezione  individuale
          dell'udito  che  consentono  di  eliminare  il  rischio per
          l'udito  o  di  ridurlo al minimo, previa consultazione dei
          lavoratori o dei loro rappresentanti;
              d)  verifica  l'efficacia dei dispositivi di protezione
          individuale dell'udito.
             2.  Il  datore  di  lavoro tiene conto dell'attenuazione
          prodotta   dai   dispositivi   di   protezione  individuale
          dell'udito   indossati  dal  lavoratore  solo  ai  fini  di
          valutare  l'efficienza  dei  DPI  uditivi e il rispetto del
          valore  limite  di  esposizione.  I  mezzi  individuali  di
          protezione  dell'udito  sono  considerati  adeguati ai fini
          delle  presenti  norme  se, correttamente usati, e comunque
          rispettano   le   prestazioni   richieste  dalle  normative
          tecniche.».