Art. 3. Criteri e modalita' di concessione della garanzia 1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalita' dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro dell'industria n. 248/1999. 2. Il Comitato di gestione del Fondo e' integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto. 3. Nell'attivita' di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2009 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 125