(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                        Elezione del rettore 
 
   1. Il rettore e' eletto dal Consiglio  di  amministrazione  tra  i
professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Universita' su
una terna di nomi proposta dal Senato accademico,  che  comprende  il
rettore uscente. 
   2. Qualora il Senato  accademico  non  proceda  alla  formulazione
della terna  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  avanzata  dal
rettore, il Consiglio di amministrazione  procede  alla  designazione
scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto. 
   3.  Il  rettore  eletto  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica. 
   4. Al rettore che ha svolto almeno tre mandati  consecutivi,  alla
conclusione della sua attivita' rettorale, viene conferito il  titolo
di rettore emerito.