Art. 16. Elezione del rettore 1. Il rettore e' eletto dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal Senato accademico, che comprende il rettore uscente. 2. Qualora il Senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto. 3. Il rettore eletto e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica. 4. Al rettore che ha svolto almeno tre mandati consecutivi, alla conclusione della sua attivita' rettorale, viene conferito il titolo di rettore emerito.