(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                     Stato giuridico dei docenti 
 
   1. Per l'assunzione, lo stato  giuridico  ed  il  trattamento  dei
professori  di  ruolo  saranno  osservate  le  norme  legislative   e
regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di  ruolo  delle
Universita' dello Stato. 
   2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la  disciplina
prevista per i dipendenti civili dello Stato dal  testo  unico  delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 
   3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di
previdenza, all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 
   4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le norme previste dalla legge n.  243/1991,  ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a  decorrere  dal
22 agosto 1991. 
   5. In caso di trasferimento alla Libera Universita'  di  Lingue  e
Comunicazione IULM di  professori  di  ruolo  appartenenti  ad  altre
Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in
materia per i professori delle Universita' statali.