(Allegato-art. 8)
                               Art 8. 
 
                            Composizione 
 
   1. Il Consiglio di amministrazione definisce le linee di  sviluppo
dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo
economico-patrimoniale e  sovrintende  alla  gestione  amministrativa
della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM. 
   2. Esso e' costituito: 
    a) dal rettore; 
    b) dal pro-rettore vicario; 
    c) da un preside di facolta', designato dal Senato accademico tra
i presidi di facolta' membri del Senato stesso; 
    d)  da  cinque  rappresentanti  dell'ente  fondatore  «Fondazione
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno tre
non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far  comunque
parte dei ruoli universitari; 
    e)  da   un   rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    f) da un rappresentante della carriera diplomatica del  Ministero
degli affari esteri; 
    g) dal presidente della Camera di commercio di  Milano  o  da  un
rappresentante  della  Giunta  camerale  scelto  dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Universita'  IULM  tra  una  terna  di  nomi  di
componenti della Giunta indicata dal presidente; 
    h)  da  un  massimo  di  due  membri,  cooptati   a   maggioranza
qualificata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il  parere  favorevole
del  Senato  accademico,   che   abbiano   contribuito   in   maniera
significativa allo sviluppo dell'Universita' IULM.  Essi,  di  norma,
non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo; 
    i) da  un  massimo  di  tre  membri  cooptati  dal  Consiglio  di
amministrazione in rappresentanza di finanziatori privati o  pubblici
in rapporto alla  consistenza  e  alla  durata  della  partecipazione
contributiva; 
    j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.  Esso
concorre al numero legale solo se presente. 
   3. La mancanza di una o piu' delle sue componenti non  inficia  la
regolarita' delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere
h) e i) e' facoltativa. 
   4. I consiglieri di cui alle lettere e), g), h) e i)  non  possono
essere    scelti    tra    personale     docente,     dirigente     o
tecnico-amministrativo  delle  Universita'  italiane  statali  e  non
statali, in servizio o a riposo. 
   5. Il rettore e'  ex-officio  vice  presidente  del  Consiglio  di
amministrazione. 
   6. Il direttore amministrativo assiste  ai  lavori  del  Consiglio
avvalendosi dell'ausilio di un dirigente  o  funzionario  dell'Ateneo
come supporto tecnico alla verbalizzazione.