Art 8. Composizione 1. Il Consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal rettore; b) dal pro-rettore vicario; c) da un preside di facolta', designato dal Senato accademico tra i presidi di facolta' membri del Senato stesso; d) da cinque rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno tre non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari; e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; f) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri; g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un rappresentante della Giunta camerale scelto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' IULM tra una terna di nomi di componenti della Giunta indicata dal presidente; h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Universita' IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo; i) da un massimo di tre membri cooptati dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza di finanziatori privati o pubblici in rapporto alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva; j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente. 3. La mancanza di una o piu' delle sue componenti non inficia la regolarita' delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere h) e i) e' facoltativa. 4. I consiglieri di cui alle lettere e), g), h) e i) non possono essere scelti tra personale docente, dirigente o tecnico-amministrativo delle Universita' italiane statali e non statali, in servizio o a riposo. 5. Il rettore e' ex-officio vice presidente del Consiglio di amministrazione. 6. Il direttore amministrativo assiste ai lavori del Consiglio avvalendosi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione.