LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 13-bis, commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali fuori dal territorio dello Stato; Visto l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento; E m a n a le seguenti disposizioni: Art. 1. Finalita' 1. La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.