LA BANCA D'ITALIA

  Visto  l'art.  13-bis,  commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1°
luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante
disposizioni  concernenti  il  rimpatrio  di  attivita' finanziarie e
patrimoniali fuori dal territorio dello Stato;
  Visto  l'art.  62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007,
con  il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano
dei  cambi  contenuto  nelle  leggi  o  in  atti normativi si intende
effettuato alla Banca d'Italia;
  Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche
ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del
regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1,
ai  sensi  delle  quali  la Banca d'Italia, per finalita' statistiche
riguardanti  la  compilazione  della  bilancia  dei pagamenti e degli
altri  indicatori  monetari  e  finanziari  per  l'analisi economica,
stabilisce  con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la
trasmissione  di  dati  e  notizie  necessari  cui  sono  tenuti  gli
operatori  residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale
i   criteri   per   l'applicazione   delle   sanzioni   previste  per
l'inosservanza  delle  disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono
stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

                              E m a n a
                      le seguenti disposizioni:


                               Art. 1.


                              Finalita'


  1.   La  Banca  d'Italia,  nell'ambito  dei  compiti  di  raccolta,
compilazione  e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti
la  bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero
dell'Italia,   rileva   le   informazioni   relative  alle  attivita'
rimpatriate  o  regolarizzate  ai sensi dell'art. 13-bis, del decreto
legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.